L’assegno di mantenimento è uno degli aspetti più delicati nei procedimenti di separazione e divorzio.
Incide sugli equilibri economici delle parti e, soprattutto quando vi sono figli, coinvolge profili di responsabilità che l’ordinamento considera prioritari.
Comprendere quando è dovuto, come viene determinato e in quali casi può essere modificato o revocato è essenziale per orientarsi correttamente ed evitare decisioni affrettate o posizioni difficilmente sostenibili nel tempo.
L’assegno di mantenimento al coniuge
L’assegno di mantenimento in favore del coniuge trova fondamento nell’art. 156 del codice civile ed è finalizzato a garantire un equilibrio economico tra i coniugi quando, a seguito della separazione, uno di essi risulti economicamente più debole.
Non si tratta di una misura automatica, ma di uno strumento che presuppone una valutazione concreta della situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
I criteri per la determinazione dell’assegno
Nel quantificare l’assegno, il giudice tiene conto di una pluralità di elementi, tra cui:
- il tenore di vita goduto durante il matrimonio;
- le risorse economiche di ciascun coniuge;
- la durata del matrimonio;
- la capacità lavorativa e reddituale attuale e potenziale;
- le ragioni della separazione, nei limiti previsti dalla legge.
In caso di separazione consensuale, l’importo può essere stabilito di comune accordo tra le parti, purché l’intesa sia ritenuta conforme all’interesse tutelato dall’ordinamento.
Separazione consensuale e giudiziale
Nella separazione consensuale, i coniugi definiscono autonomamente l’assetto economico, compreso l’eventuale assegno di mantenimento, che viene poi sottoposto all’omologazione del giudice.
Quando l’accordo non è possibile, la separazione segue la via giudiziale e sarà il tribunale a determinare l’assegno, sulla base degli elementi istruttori acquisiti e delle circostanze del caso concreto.
Modifica o revoca dell’assegno al coniuge
L’assegno di mantenimento non è immutabile.
Può essere modificato o revocato quando sopravvengano circostanze nuove e rilevanti, quali:
- un significativo mutamento delle condizioni economiche di uno dei coniugi;
- la perdita o l’acquisizione di un reddito stabile;
- l’insorgenza di gravi problemi di salute.
La revoca può essere disposta, ad esempio, quando il coniuge beneficiario raggiunge una piena autonomia economica o intraprende una convivenza stabile con un nuovo partner.
La richiesta deve essere proposta al giudice competente, che valuterà se le nuove circostanze giustifichino una diversa regolazione.
Il mancato versamento dell’assegno al coniuge
L’inadempimento dell’obbligo di mantenimento legittima il beneficiario ad attivare strumenti di tutela, tra cui:
- il ricorso per l’ingiunzione di pagamento;
- le procedure esecutive sui beni o sui redditi dell’obbligato.
In presenza di reiterate violazioni, la condotta può assumere rilievo anche sotto altri profili di responsabilità.
Il mantenimento dei figli: un dovere prioritario
Il mantenimento dei figli costituisce un dovere primario che discende direttamente dalla responsabilità genitoriale ed è disciplinato dall’art. 337-ter del codice civile.
A differenza dell’assegno al coniuge, il mantenimento dei figli è sempre dovuto, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.
Il mantenimento dei figli minorenni
Nel determinare l’assegno per i figli minorenni, il giudice valuta:
- le esigenze di vita, istruzione, salute e crescita;
- il tenore di vita goduto in costanza di convivenza familiare;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Entrambi i genitori sono tenuti a contribuire al mantenimento in proporzione alle rispettive capacità economiche, anche quando l’assegno venga materialmente versato da uno solo di essi.
Il mantenimento dei figli maggiorenni
Il dovere di mantenimento può proseguire anche dopo la maggiore età, quando il figlio non sia ancora economicamente autosufficiente e stia seguendo un percorso formativo serio e coerente.
Tuttavia, l’obbligo non è illimitato nel tempo.
Il conseguimento di un titolo di studio, l’abbandono ingiustificato degli studi o la mancanza di impegno nel raggiungimento dell’autonomia economica possono giustificare una riduzione o la revoca dell’assegno.
QUI un caso seguito dall’Avv. Simona Manna, la quale ha ottenuto per il suo cliente la revoca dell’assegno di mantenimento verso i figli maggiorenni dichiarati autosufficienti.
Mancato versamento dell’assegno per i figli
Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli può comportare:
- azioni civili di recupero delle somme dovute;
- nei casi più gravi e reiterati, anche conseguenze sul piano penale, quando la condotta integri una violazione degli obblighi di assistenza familiare.
La valutazione è sempre rimessa al caso concreto e alle circostanze specifiche.
Domande frequenti sull’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento è automatico nella separazione?
No. Deve essere valutata la situazione economica delle parti e la presenza di uno squilibrio che giustifichi l’intervento.
Può essere modificato nel tempo?
Sì, in presenza di cambiamenti significativi delle condizioni economiche o personali.
Il mantenimento dei figli ha priorità rispetto a quello del coniuge?
Sì. Il mantenimento dei figli è considerato prioritario dall’ordinamento.
Il figlio maggiorenne ha sempre diritto al mantenimento?
No. L’obbligo persiste solo finché il figlio non abbia raggiunto un’effettiva autosufficienza economica.
Cosa fare in caso di mancato pagamento?
È possibile rivolgersi al giudice per ottenere il pagamento coattivo delle somme dovute.
