Il Tribunale di Catania riconosce il giustificato motivo di un lavoratore assistito dall'Avv. Simona Manna dello Studio Legale Bonafede Manna.
A chi non è capitato di essere in malattia e ricevere almeno una visita fiscale da parte dell'INPS? Sappiamo bene che nonostante la buona fede e le buone intenzioni, gli imprevisti possono essere dietro l'angolo. Il lavoratore è tenuto, infatti, ad essere reperibile durante determinate fasce orarie, ma allo stesso tempo potrebbe trovarsi nell’impossibilità concreta di rispettare tale obbligo per ragioni gravi e imprevedibili.
Il rischio, in caso di assenza non ritenuta giustificata, è pesante: perdita dell’indennità di malattia, trattenute in busta paga e recuperi forzosi di somme già percepite.
Quando si verifica una contestazione di questo tipo, come si comprenderà nel prosieguo dell’articolo, il lavoratore si trova spesso costretto ad affrontare un percorso burocratico tutt’altro che immediato. Anche quando le circostanze sembrano da subito chiare — come nel caso di una malattia documentata o di una situazione di emergenza — i provvedimenti di decadenza dall’indennità devono essere impugnati seguendo procedure rigide e tempi predefiniti.
Il primo passo è sempre il ricorso amministrativo tramite il portale INPS, che può richiedere settimane per una risposta e che, non di rado, si conclude con un rigetto formale. Solo dopo tale esito è possibile adire il giudice del lavoro, con ulteriori tempi di attesa e adempimenti obbligatori.
Nel frattempo, però, il danno è già concreto: datore di lavoro e INPS trattengono immediatamente le somme contestate, incidendo sulla retribuzione del lavoratore e generando un impatto economico e psicologico significativo. È proprio in questi casi che un’assistenza tecnica tempestiva diventa fondamentale per non subire ingiustamente le conseguenze di un provvedimento illegittimo.
Una recente sentenza del Tribunale di Catania (Sez. Lavoro, 4 novembre 2024), ottenuta con l’assistenza dello Studio Legale Bonafede Manna, offre un importante chiarimento: il giustificato motivo può includere tutte quelle situazioni che rendono necessaria e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, non solo i casi di forza maggiore assoluta.
La vicenda: due assenze contestate dall’INPS e trattenute in busta paga
Il lavoratore, dipendente di una grande azienda siciliana, si trovava in malattia da diverse settimane per una patologia del polso certificata dai medici.
Nei giorni 26 e 27 luglio 2022 l’INPS tentava di eseguire due visite fiscali:
- 26 luglio: visita domiciliare presso il luogo di reperibilità comunicato;
- 27 luglio: convocazione presso gli uffici dell’INPS per visita ambulatoriale.
In entrambi i casi, il lavoratore risultò assente.
A seguito di ciò, l’INPS emise due provvedimenti di decadenza dall’indennità di malattia, intimando al datore di lavoro il recupero dalla busta paga del lavoratore delle somme - a suo dire - già indebitamente percepite pari a € 1.748,23, tra importi a carico dell’INPS e dell’azienda.
Lo Studio Legale Bonafede Manna impugnava tali provvedimenti dimostrando — tramite documentazione e ricostruzione dell’intera sequenza dei fatti — che l’assenza era pienamente giustificata.
Perché il lavoratore si era allontanato dal domicilio durante le fasce di reperibilità
La notte precedente al primo controllo, il lavoratore avvertiva febbre altissima (oltre 40°C) e gravi sintomi compatibili con infezione da Covid-19.
Un tampone rapido effettuato al mattino confermava la positività.
In presenza di un tampone positivo e per proteggere i familiari fragili — circostanza pacificamente non contestata dall’INPS — il ricorrente si allontanava per rientrare al proprio domicilio abituale dove isolarsi, come previsto dalla normativa anti-Covid vigente.
Il problema?
L’INPS consente il cambio del domicilio di reperibilità solo con decorrenza dal giorno successivo alla comunicazione. Dunque il lavoratore, pur avendo comunicato immediatamente la variazione tramite il portale ufficiale, risultava formalmente reperibile ancora presso il precedente domicilio.
La sentenza riconosce come fatto provato che:
«Il sistema informatico INPS non permetteva la variazione del domicilio di reperibilità con decorrenza a partire dalla stessa data di richiesta»
La seconda assenza: la visita in presenza era vietata proprio dall’INPS
Al lavoratore veniva quindi intimato di presentarsi il giorno seguente, 27 luglio, presso il centro medico dell'INPS per effettuare la visita fiscale.
Sulla convocazione era chiaramente riportato un esonero dal recarsi presso i locali INPS per chi fosse affetto da Covid-19 o addirittura chi solamente manifestasse sintomi riconducibili ad una infezione da Covid-19.
Il lavoratore, quella stessa mattina, si recava presso un laboratorio analisi per effettuare un tampone ufficiale, risultando nuovamente positivo.
Inviava quindi, immediatamente, giustificativo di assenza, come richiesto dall'Istituto, che ne prendeva atto.
Il Tribunale ha osservato:
«È stato provato per tabulas che il ricorrente non si è recato alla visita ambulatoriale perché affetto da Covid-19 e ciò è stato comunicato tempestivamente all’INPS.»
Il Tribunale di Catania riconosce il giustificato motivo
Il giudice richiama un consolidato orientamento della Corte di Cassazione:
«L’assenza alla visita può essere giustificata da ogni situazione che renda indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, purché sia dimostrata l’impossibilità di effettuare altrove visite o accertamenti in orari diversi da quelli di reperibilità»
(Cass. civ., Sez. Lav., n. 8544/2001, richiamata in sentenza)
Evidenzia come la situazione di positività al Covid-19 e quindi la tutela di un bene superiore (la salute):
- costituisse un giustificato motivo pienamente riconoscibile;
- avesse imposto al lavoratore l'allontanamento dal domicilio anche se "non autorizzato formalmente" per un problema meramente tecnico (portale INPS);
- rendesse impossibile non solo la presenza alla visita domiciliare, ma anche alla visita ambulatoriale INPS successiva.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Catania ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando:
- giustificate entrambe le assenze;
- illegittimi i provvedimenti INPS;
- dovuta l’indennità di malattia per l’intero periodo contestato.
Condannando:
- l’INPS a restituire € 1.057,05 (quota di indennità trattenuta)
- il datore di lavoro a restituire € 691,18 (quota a carico aziendale)
Oltre agli interessi di legge.
Il caso seguito dallo Studio Legale Bonafede Manna
Lo Studio Legale Bonafede Manna ha assistito il lavoratore sin dalla fase amministrativa, ricostruendo tutti i passaggi documentali e dimostrando:
- la tempestività delle comunicazioni;
- la positività al Covid-19;
- l’impossibilità oggettiva di essere reperibile;
- la correttezza dei comportamenti tenuti.
Il Tribunale ha pienamente riconosciuto la fondatezza della ricostruzione offerta dall'Avv. Simona Manna.
“La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento.”
Perché questa sentenza è importante per altri lavoratori
Nelle situazioni come quella descritta, molti lavoratori finiscono per scoraggiarsi. Di fronte a una procedura che appare complessa e lenta, è naturale sentirsi in una posizione di debolezza. Spesso la “parte forte”, in questo caso l’INPS, tratta queste contestazioni in modo standardizzato, senza cogliere la reale gravità che tali decisioni possono avere sulla vita del singolo: un reddito ridotto, ansia, senso di impotenza e smarrimento.
Proprio per questo, però, è fondamentale non arrendersi.
Una contestazione ingiusta può e deve essere superata utilizzando gli strumenti che la legge mette a disposizione, perché – come dimostra questa sentenza – quando i fatti sono correttamente ricostruiti e supportati, il giudice riconosce le ragioni del lavoratore. Nessuna montagna è insormontabile se affrontata con il giusto supporto tecnico e con un percorso chiaro.
