Con sentenza del 29 maggio 2026, il Tribunale di Milano ha accolto l’opposizione proposta dagli Avv.ti Simona Manna e Fabrizio Bonafede, annullando un’intimazione di pagamento emessa per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada.
La richiesta superava i 23.000 euro e traeva origine da verbali elevati alcuni anni prima. Il contribuente, tuttavia, contestava di non avere ricevuto regolarmente gli atti posti a fondamento della riscossione.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l’opposizione, rilevando la mancata prova della regolare notificazione della cartella esattoriale e degli atti presupposti. Da qui l’annullamento dell’intimazione di pagamento e la condanna di Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Prefettura alla rifusione delle spese di lite.
La vicenda esaminata dal Tribunale
Il caso riguardava un’intimazione di pagamento notificata al contribuente per sanzioni amministrative relative a presunte violazioni del Codice della Strada.
Secondo la ricostruzione dell’ente di riscossione, il debito derivava da precedenti verbali e dalla successiva cartella esattoriale. Il contribuente, assistito dagli Avv.ti Simona Manna e Fabrizio Bonafede, ha contestato la legittimità della richiesta, deducendo in particolare l’omessa o irregolare notificazione degli atti precedenti.
Il punto era decisivo: un’intimazione di pagamento non può essere valutata isolatamente, ma deve poggiare su una sequenza regolare di atti. Se gli atti presupposti non risultano validamente notificati, viene meno la base stessa della successiva attività di riscossione.
La competenza del giudice: conta il luogo di notifica dell’atto di riscossione
Uno dei primi profili affrontati dal Tribunale ha riguardato la competenza territoriale.
Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva eccepito l’incompetenza del Tribunale di Milano, sostenendo che la controversia dovesse essere trattata dal giudice del luogo in cui erano state commesse le violazioni.
Il Tribunale ha respinto l’eccezione, chiarendo che le contestazioni relative all’omessa notifica degli atti prodromici e alla tardività della notifica dei verbali hanno natura di opposizione all’esecuzione. Di conseguenza, la competenza va individuata secondo i criteri previsti per questo tipo di opposizione e, nel caso esaminato, in base al luogo in cui era stata notificata l’intimazione di pagamento.
È un passaggio utile anche sul piano pratico: quando si contesta la legittimità dell’azione esecutiva o della riscossione per mancanza degli atti presupposti, la questione non coincide necessariamente con una semplice opposizione al verbale.
La notifica della cartella esattoriale non è stata ritenuta valida
Il Tribunale ha poi esaminato la documentazione prodotta per dimostrare la notifica della cartella esattoriale.
La relata presentava una firma, ma senza l’indicazione del soggetto destinatario dell’atto; inoltre, nella stessa relata, il destinatario risultava indicato come “sconosciuto”. Per il giudice, tale circostanza ha escluso il perfezionamento della notifica.
Questo aspetto è centrale: la prova della notifica non può essere generica o ambigua. Quando l’ente afferma che un atto è stato regolarmente notificato, deve essere in grado di dimostrarlo con documenti idonei, chiari e riferibili al destinatario.
In mancanza di questa prova, la cartella non può essere considerata validamente portata a conoscenza del contribuente.
Consegna al portiere: serve anche la prova dell’avviso al destinatario
Un altro passaggio rilevante della decisione riguarda l’intimazione di pagamento.
La relata prodotta risultava sottoscritta da un soggetto qualificatosi come portiere. Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato che non vi era prova dell’invio al destinatario della successiva raccomandata informativa, richiesta dall’art. 7, comma 3, della legge n. 890/1982.
La consegna al portiere, infatti, non basta da sola a chiudere correttamente il procedimento notificatorio. È necessario che il destinatario sia informato della consegna attraverso l’apposita comunicazione.
In assenza di tale prova, il Tribunale non ha ritenuto dimostrato che l’intimazione fosse entrata nella sfera di conoscenza del contribuente nella data indicata dall’ente di riscossione.
Mancata prova degli atti presupposti: perché l’intimazione di pagamento è stata annullata
Venendo al merito, il Tribunale ha accolto l’opposizione per due ragioni strettamente collegate.
Da un lato, l’intimazione di pagamento non risultava preceduta dalla valida notifica della cartella esattoriale. Dall’altro, non era stata fornita neppure la prova della notifica dei verbali di violazione del Codice della Strada posti alla base del credito.
Questo ha impedito di ritenere correttamente formato il titolo esecutivo utilizzato per procedere alla riscossione.
In termini semplici: se non è dimostrato che il contribuente abbia ricevuto gli atti da cui nasce il debito, non può essere validamente preteso il pagamento attraverso una successiva intimazione.
L’esito del giudizio
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta nell’interesse del contribuente e ha disposto l’annullamento dell’intimazione di pagamento.
Ha inoltre condannato Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Prefettura al pagamento, in solido, delle spese di lite in favore dell’attore.
Il risultato è particolarmente significativo perché l’importo richiesto era elevato e perché la decisione conferma un principio essenziale: nelle procedure di riscossione, soprattutto quando derivano da sanzioni amministrative, la regolarità delle notifiche non è un dettaglio formale, ma un presupposto decisivo.
Quando è opportuno verificare un’intimazione di pagamento
Molti contribuenti ricevono intimazioni di pagamento relative a sanzioni, cartelle o verbali di cui non hanno memoria, spesso riferiti ad anni precedenti.
In questi casi non è prudente limitarsi a pagare o, al contrario, ignorare l’atto. La prima cosa da fare è ricostruire la sequenza della riscossione: verbale, eventuale cartella, intimazione, notifiche, date, soggetti che hanno ricevuto gli atti e documentazione effettivamente prodotta dall’ente.
Una verifica può essere particolarmente utile quando l’intimazione riguarda importi elevati, quando il contribuente non ricorda di avere ricevuto la cartella o i verbali, quando la notifica risulta effettuata a soggetti diversi dal destinatario, oppure quando sono trascorsi molti anni dai fatti indicati nell’atto.
L’attività degli Avv.ti Simona Manna e Fabrizio Bonafede in materia di riscossione
Gli atti di riscossione richiedono una valutazione attenta, perché spesso il problema non riguarda solo l’importo richiesto, ma la regolarità dell’intero percorso che ha portato alla pretesa.
Gli Avv.ti Simona Manna e Fabrizio Bonafede, dello Studio Legale Bonafede Manna, assistono contribuenti, cittadini e imprese nella verifica di cartelle, intimazioni di pagamento, sanzioni amministrative e atti esecutivi, valutando la correttezza delle notifiche, la formazione del titolo e le possibili iniziative di tutela.
Domande frequenti
Se ricevo un’intimazione ma non ho mai ricevuto la cartella, posso contestarla?
Sì, può essere possibile. L’intimazione di pagamento deve normalmente fondarsi su atti precedenti validamente notificati. Se la notifica della cartella o degli atti presupposti non risulta provata, possono emergere profili di illegittimità da valutare tempestivamente.
La consegna dell’atto al portiere è sempre valida?
Non automaticamente. Quando l’atto viene consegnato al portiere, deve essere rispettata la procedura prevista dalla legge, compresa la comunicazione al destinatario dell’avvenuta consegna. Se manca la prova di questo passaggio, la notifica può essere contestata.
Che cosa sono gli atti presupposti?
Sono gli atti che vengono prima dell’intimazione o dell’esecuzione e che fondano la pretesa dell’ente: ad esempio verbali, ordinanze, cartelle esattoriali o accertamenti. Senza una corretta notificazione di questi atti, la successiva richiesta di pagamento può risultare illegittima.
Le sanzioni del Codice della Strada possono prescriversi?
Sì. Le sanzioni amministrative sono soggette a termini di prescrizione, ma la valutazione dipende dagli atti notificati, dalle date, dagli eventuali atti interruttivi e dalla documentazione disponibile. Per questo è necessario ricostruire l’intera sequenza.
Cosa devo fare appena ricevo un’intimazione di pagamento?
È opportuno conservare l’atto ricevuto, verificare la data di notifica, richiedere o recuperare la documentazione relativa agli atti precedenti e far controllare la posizione prima che decorrano i termini per agire. Nei giudizi di opposizione, il tempo è spesso decisivo.
Posso ignorare l’intimazione se penso che sia sbagliata?
No. Anche un atto viziato può produrre conseguenze se non viene contestato nei modi e nei tempi corretti. Se l’intimazione appare errata, poco chiara o riferita ad atti mai ricevuti, è preferibile farla verificare subito.
