Negli anni in cui l’Euribor è sceso fino a valori negativi, ogni cliente con mutuo a tasso variabile avrebbe dovuto “beneficiarne” con rate più leggere. Eppure, diversi consumatori hanno scoperto una situazione paradossale: il tasso non scendeva oltre una certa soglia, e la rata restava sostanzialmente invariata anche quando l’indice di riferimento andava sotto zero.
La criticità, spesso, è dettata dalla presenza nel contratto di una clausola chiamata “floor” (o “zero floor”), cioè una soglia minima che impedisce al tasso variabile di scendere oltre un limite prefissato.
Negli ultimi anni, associazioni di consumatori e parte della giurisprudenza hanno qualificato, in determinate condizioni, queste clausole come potenzialmente vessatorie (soprattutto quando inserite in modo poco trasparente, o quando creano uno squilibrio significativo a carico del cliente).
Cos’è la clausola “floor” e perché cambia davvero il tasso variabile
In un mutuo a tasso variabile “classico”, il tasso è calcolato come:
Euribor + spread
Quando l’Euribor diventa negativo, il tasso complessivo può scendere sotto lo spread (esempio semplice: spread 1,50% + Euribor -0,40% = tasso 1,10%).
La clausola “floor” (o “zero floor”) introduce invece una soglia minima: in pratica stabilisce che, anche se l’Euribor scende sotto 0 (o sotto un certo livello), ai fini del calcolo si considera almeno 0, oppure si fissa direttamente che il tasso non potrà scendere sotto una percentuale minima.
Tradotto: durante l’Euribor negativo, il mutuatario potrebbe aver pagato più interessi rispetto a quanto avrebbe pagato con un indicizzato “puro”.
Qual è il periodo “sensibile” e perché si parla spesso del 2015–2022
Secondo la ricostruzione proposta da alcune associazioni dei consumatori, molti dei rimborsi ipotizzabili riguarderebbero gli interessi pagati dal 2015 in avanti fino al momento in cui l’Euribor è tornato positivo (indicativamente maggio 2022), perché in quel lasso di tempo l’indice è stato a lungo negativo e la clausola floor avrebbe impedito di beneficiarne.
Attenzione: questo non significa che “chiunque abbia un variabile dal 2015 al 2022 abbia diritto al rimborso”. Significa che, se nel contratto c’era un floor (e se il floor è contestabile per come è formulato/portato a conoscenza), quel periodo è quello in cui il danno economico tende a emergere in modo misurabile.
Quando la clausola floor diventa un problema giuridico (non solo economico)
Qui serve distinguere nettamente:
- Floor pattuito chiaramente e comprensibilmente
- Floor “nascosto”, poco chiaro, o applicato di fatto senza adeguata trasparenza
Perché la differenza è enorme.
Sul piano della vigilanza e della correttezza, Banca d’Italia è intervenuta sul tema dei parametri di indicizzazione con valori negativi, richiamando l’esigenza di scrupoloso rispetto della trasparenza e invitando gli intermediari ad astenersi dall’applicare “di fatto” clausole di tasso minimo non pubblicizzate e non incluse nella documentazione contrattuale e di trasparenza.
Sul piano del contenzioso, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha più volte affermato un principio pratico importante: la clausola floor non è automaticamente vessatoria in assoluto, ma può diventarlo (o comunque essere censurabile) se non è formulata in modo chiaro e comprensibile e/o se viene gestita in violazione degli obblighi di trasparenza.
Le pronunce che contano davvero: Corte d’Appello di Milano e Cassazione
Qui bisogna essere molto rigorosi: non esiste (oggi) un “rimborso automatico” per tutti, ma esistono precedenti che aprono spazi concreti, a condizione che il caso sia impostato in modo attento e scrupoloso.
Corte d’Appello di Milano (sentenza 6 settembre 2022, n. 2836): profilo “vessatorietà” in ambito consumer
La sentenza della Corte d’Appello di Milano del 6 settembre 2022 n. 2836 è frequentemente richiamata perché ha ritenuto vessatoria la clausola floor in un contesto di tutela del consumatore (con effetti sul piano dell’inibitoria e della valutazione di squilibrio).
Cassazione (sentenza 28 gennaio 2025, n. 1942): il floor non è automaticamente vessatorio, ma conta la chiarezza
La Cassazione, con Cass. civ. 28 gennaio 2025, n. 1942, è intervenuta sul tema chiarendo che una clausola floor, quando incide sulla determinazione del corrispettivo (interessi) e risulta chiara e comprensibile, non è automaticamente qualificabile come vessatoria. In sostanza: il “solo fatto” che esista un tasso minimo non basta; diventano decisivi trasparenza, comprensibilità e concreta struttura contrattuale.
Questo non “chiude” la porta alle azioni: la sposta sul terreno giusto, cioè come è scritta la clausola, come è stata spiegata, e se ha prodotto un indebito squilibrio non accettato consapevolmente.
Come capire in pochi minuti se il tuo mutuo aveva un floor
Di solito i segnali sono tre (e spesso si presentano insieme):
- nel contratto o nel PIES/foglio informativo compare una dicitura tipo “tasso minimo”, “floor”, “zero floor”, oppure una formula che “sterilizza” l’Euribor negativo (es. “se Euribor < 0, si assume 0”);
- nel periodo di Euribor negativo, la rata resta sorprendentemente stabile nonostante la discesa dei tassi;
- i conteggi mostrano che, quando l’Euribor scende sotto zero, il tasso applicato non scende sotto lo spread o sotto una soglia prestabilita.
Se hai dubbi, la verifica seria si fa su tre documenti: contratto, piano di ammortamento e documentazione periodica (estratti/quietanze con tassi applicati).
Prescrizione: perché molti consigliano di inviare subito un reclamo
Sul piano operativo, c’è un tema che spesso viene trascurato: il tempo.
Per questo genere di controversie, la prescrizione è tipicamente decennale, è quindi urgente la necessità di interromperla inviando un reclamo all'istituto bancario, proprio perché alcune clausole erano presenti già nei contratti dal 2015 e “i tempi si fanno stretti”.
In ottica prudenziale, ha senso muoversi così:
- ottenere il contratto e i conteggi;
- far stimare il differenziale interessi (quanto avresti pagato senza floor vs quanto hai pagato);
- inviare un reclamo motivato.
Cosa si può chiedere concretamente (e cosa no)
Nella pratica, le richieste più frequenti sono:
- ricalcolo del piano senza applicazione del floor (o con sostituzione del meccanismo, a seconda del vizio individuato);
- restituzione degli interessi pagati in eccesso (differenziale);
- in alcuni casi, anche rideterminazione del debito residuo se il mutuo è ancora in corso.
Viceversa, è importante non impostare aspettative irrealistiche:
- non esiste un “rimborso automatico per tutti i mutui variabili”;
- la presenza del floor non basta: vanno valutati trasparenza, chiarezza, eventuale squilibrio e prova del differenziale.
Considerata la complessità tecnica della materia e la variabilità delle clausole contrattuali, ogni posizione deve essere esaminata caso per caso.
Gli avvocati dello Studio Legale Bonafede Manna si occupano di controversie in ambito bancario e finanziario, offrendo assistenza nella verifica dei contratti di mutuo e nella tutela dei clienti nei rapporti con gli istituti di credito. Per ulteriori informazioni puoi visitare la pagina Contatti o prenotare in autonomia un appuntamento.
