Aggiornamento al 10 agosto 2026
Il quadro della rottamazione quinquies e delle definizioni agevolate dei tributi comunali nella provincia di Catania è cambiato sensibilmente rispetto ai primi mesi dell’anno.
La novità più importante riguarda il Comune di Catania, che ha approvato la propria disciplina di definizione agevolata delle entrate comunali. Nel frattempo, in diversi Comuni della provincia sono ancora aperti termini per presentare domanda, mentre per altri le prime finestre di adesione sono già scadute.
C’è poi un secondo fronte, distinto e destinato a diventare particolarmente importante dall’autunno: diversi enti locali hanno scelto di estendere la rottamazione quinquies ai propri carichi già affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per queste posizioni il contribuente non deve presentare oggi la domanda al Comune: i carichi definibili saranno consultabili nell’area riservata AdER dal 15 ottobre 2026 e l’adesione potrà essere trasmessa dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.
È quindi diventato ancora più importante capire chi sta riscuotendo il debito, quale atto è stato notificato e quale procedura ha effettivamente adottato il Comune interessato. Parlare genericamente di “rottamazione comunale” rischia ormai di essere fuorviante.
Rottamazione quinquies e definizione agevolata comunale: due procedure che non vanno confuse
La prima distinzione da fare è giuridica, prima ancora che pratica.
La legge di bilancio 2026 ha attribuito agli enti locali, attraverso l’art. 1, commi 102-110, della legge n. 199/2025, la possibilità di disciplinare con proprio regolamento forme di definizione agevolata dei tributi e delle altre entrate patrimoniali di propria competenza. È la strada seguita, ad esempio, da Santa Maria di Licodia e Viagrande, i cui regolamenti richiamano espressamente questa disposizione.
In questo caso è il singolo Comune a stabilire concretamente quali debiti ammettere, quali sanzioni o interessi eliminare, entro quale termine presentare domanda e con quale eventuale rateizzazione.
Diversa è la procedura introdotta dall’art. 10-quinquies del decreto-legge n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, che ha consentito agli enti territoriali di applicare la rottamazione quinquies nazionale anche ai propri debiti tributari e non tributari già affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Per farlo, l’ente doveva adottare, pubblicare e comunicare ad AdER il provvedimento di adesione entro il 31 luglio 2026.
Le due procedure possono persino coesistere nello stesso Comune. Paternò ne offre un esempio particolarmente chiaro: da una parte ha una propria definizione agevolata delle entrate comunali, attualmente accessibile fino al 31 agosto; dall’altra ha deliberato separatamente l’adesione alla rottamazione dei carichi affidati ad AdER dal 2000 al 2023.
Per il contribuente la differenza è sostanziale: non conta soltanto quale tributo deve pagare, ma anche attraverso quale circuito quel debito viene riscosso.
Comune di Catania: approvata la definizione agevolata delle entrate
La principale novità rispetto al nostro precedente aggiornamento riguarda proprio Catania.
Il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la definizione agevolata dei debiti tributari e patrimoniali del Comune. La misura interessa le posizioni maturate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2025 e, secondo le comunicazioni ufficiali dell’amministrazione, comprende tra l’altro IMU, TARI, Canone Unico Patrimoniale, canoni comunali, sanzioni amministrative e verbali per violazioni del Codice della Strada.
Il meccanismo approvato prevede, in termini generali, che il contribuente versi la sorte capitale originaria, oltre alle eventuali spese vive di notifica o di procedura, beneficiando dell’abbattimento degli accessori nei termini previsti dal regolamento.
Particolarmente significativa è anche la possibilità di pagamento rateale. Il Comune ha annunciato una dilazione fino a 24 mesi per debiti non superiori a 5.000 euro e fino a 48 mesi per importi superiori.
Quanto alla domanda, il regolamento prevede un termine tassativo di 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. È opportuno mantenere questa formulazione, anziché indicare oggi una data ricavata autonomamente, perché ai fini del computo occorre fare riferimento alla pubblicazione e all’efficacia dell’atto secondo la disciplina approvata.
Per chi ha debiti con il Comune di Catania si apre quindi una possibilità concreta, ma ciò non significa che ogni posizione debitoria debba essere automaticamente definita. Prima dell’adesione resta opportuno verificare l’atto originario, la prescrizione, le notifiche, gli eventuali pagamenti già eseguiti e l’esistenza di un contenzioso.
E per le cartelle del Comune di Catania affidate ad AdER?
Questo è un punto sul quale è preferibile essere particolarmente rigorosi.
Risulta che la proposta di adesione del Comune di Catania alla distinta rottamazione quinquies dei carichi affidati ad AdER sia stata sottoposta all’esame delle Commissioni e inserita all’ordine del giorno del Consiglio comunale già nel mese di giugno.
Nelle fonti istituzionali pubblicamente reperibili che abbiamo potuto verificare, tuttavia, non emerge con la stessa chiarezza il provvedimento finale di adesione pubblicato nel corso del mese di luglio u.s.. Per questo non riteniamo corretto affermare, allo stato, che le cartelle AdER riferite al Comune di Catania siano automaticamente comprese.
Dal 15 ottobre, la verifica diventerà comunque molto più semplice: AdER dovrà rendere disponibili nell’area riservata del debitore i carichi degli enti aderenti effettivamente definibili.
Le scadenze comunali ancora aperte nella provincia di Catania
Alla data di aggiornamento di questo articolo vi sono alcuni Comuni nei quali il contribuente può ancora concretamente attivarsi nell’ambito della definizione agevolata gestita dall’ente locale.
Santa Maria di Licodia: nuova proroga fino al 17 agosto
È una delle novità più recenti e richiede particolare attenzione per la vicinanza della scadenza.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 4 agosto 2026, pubblicata il 6 agosto, Santa Maria di Licodia ha ulteriormente prorogato al 17 agosto 2026 il termine per presentare domanda di definizione agevolata. La modifica riguarda il regolamento originariamente approvato ad aprile e successivamente già modificato.
Il provvedimento chiarisce anche che le istanze presentate tardivamente prima dell’entrata in vigore della nuova deliberazione vengono considerate tempestive alla luce del nuovo termine. Gli uffici dovranno completare l'istruttoria comunque entro il 26 ottobre 2026, mentre rimane fissata al 31 ottobre 2026 la scadenza per il versamento della rata unica o della prima rata. I carichi ammessi restano quelli emessi fino al 31 dicembre 2025.
Santa Maria di Licodia ha inoltre adottato un separato provvedimento di adesione alla rottamazione quinquies dei carichi affidati ad AdER, confermando ancora una volta come i due istituti possano operare parallelamente
Paternò: domanda fino al 31 agosto 2026
Il Comune di Paternò ha confermato con un nuovo avviso del 7 agosto che la procedura comunale rimane attiva fino al 31 agosto 2026.
La definizione riguarda, secondo l’avviso comunale, TARI, IMU, TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità e Canone Unico Patrimoniale e consente di definire le posizioni con esclusione delle sanzioni e degli interessi secondo quanto previsto dalla disciplina locale. La procedura è gestita attraverso un portale telematico che permette anche di consultare la posizione e simulare il piano di pagamento.
Come anticipato, Paternò ha inoltre aderito con deliberazione della Commissione straordinaria n. 19 del 14 luglio alla diversa rottamazione dei carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Un contribuente di Paternò può pertanto trovarsi davanti a due procedure differenti, a seconda della posizione da definire.
Giarre: procedura online fino al 30 settembre
Anche Giarre è ormai un Comune pienamente operativo. Il sito istituzionale mette a disposizione l’accesso alla piattaforma per la dichiarazione di adesione e indica espressamente il 30 settembre 2026 quale termine per la presentazione della domanda.
Rispetto ai primi aggiornamenti dell’anno, quindi, non è più corretto collocare Giarre tra gli enti semplicemente “in fase di valutazione” o di approvazione.
Viagrande: adesione entro il 16 ottobre 2026
A Viagrande la scadenza per aderire alla definizione agevolata comunale è fissata al 16 ottobre 2026. Il regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 25 giugno, è adottato ai sensi dell’art. 1, commi 102-110, della legge n. 199/2025.
Il caso di Viagrande è particolarmente utile per comprendere perché non sia possibile parlare in astratto di “tutti i vecchi tributi comunali”. Il regolamento individua con precisione tipologia e annualità delle posizioni ammesse: distingue, ad esempio, gli atti già affidati al concessionario locale dagli accertamenti ancora gestiti dal Comune e disciplina separatamente IMU, TASI, TARI e sanzioni del Codice della Strada.
È quindi sempre il regolamento dell’ente, e non la sola denominazione “rottamazione”, a stabilire cosa possa realmente essere definito.
Nicolosi: pubblicata la procedura di definizione agevolata
Anche Nicolosi ha predisposto modulistica specifica per la definizione agevolata. Il modello comunale contempla, tra le altre, posizioni relative a TARI, IMU, imposta di soggiorno e Canone Unico Patrimoniale e prevede il pagamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2026 oppure una rateizzazione fino a un massimo di 72 rate, con prima rata entro la stessa data.
In questo caso, tuttavia, ai fini dell’adesione concreta è opportuno verificare direttamente il termine di presentazione previsto dal regolamento e la posizione specifica, senza confondere la scadenza del pagamento con quella della domanda.
I Comuni che avevano già avviato la definizione agevolata
Altri Comuni della provincia avevano attivato le proprie procedure nei mesi precedenti, ma alla data di questo aggiornamento le relative finestre originarie di presentazione delle istanze risultano già trascorse o comunque non più attuali.
A Misterbianco, il termine per le domande era stato prorogato al 20 aprile 2026.
A Riposto, il termine per l’adesione era fissato al 30 maggio 2026.
A Mascali, il regolamento prevedeva la presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno 2026.
Ad Adrano è stato adottato un regolamento ai sensi dei commi 102-110 della legge n. 199/2025, relativo, tra l’altro, a IMU, TARI, CUP e sanzioni del Codice della Strada; la relativa pagina istituzionale risulta oggi riferita alla procedura avviata nella primavera del 2026.
A Scordia, invece, il sistema è stato articolato in due passaggi. Entro il 29 luglio il contribuente poteva chiedere al Comune di conoscere le pendenze definibili; l’ente deve rispondere entro trenta giorni e, ricevuto il riscontro, l’interessato dispone di ulteriori trenta giorni per decidere se aderire e con quale rateizzazione, fino a un massimo di 36 rate. Ciò significa che la prima finestra è ormai chiusa, ma per chi ha presentato tempestivamente la richiesta il procedimento può essere tuttora in corso.
Anche Acireale aveva già approvato a marzo il proprio regolamento e pubblicato ad aprile la modulistica per l’adesione. Le posizioni già avviate devono oggi essere lette alla luce del regolamento e degli eventuali successivi provvedimenti sul calendario dei pagamenti.
Un termine locale ormai scaduto, tuttavia, non consente da solo di concludere che il contribuente non abbia più alcuna possibilità di definizione: se quel Comune ha aderito anche alla distinta procedura per i carichi AdER, una cartella affidata all’agente nazionale della riscossione potrebbe seguire il calendario che partirà a ottobre.
Rottamazione dei carichi AdER: cosa cambia dopo il 31 luglio
Il 31 luglio 2026 non era una scadenza per il contribuente. Era il termine entro il quale gli enti territoriali interessati dovevano adottare, pubblicare sul proprio sito e comunicare ad Agenzia delle Entrate-Riscossione il provvedimento con cui estendevano la rottamazione quinquies ai propri carichi affidati ad AdER.
Adesso si apre una seconda fase.
Dal 15 ottobre 2026, AdER dovrà rendere disponibili nell’area riservata del contribuente i dati necessari a individuare i carichi definibili. La domanda potrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 e, fino a quest’ultima data, potrà anche essere integrata.
L’Agenzia comunicherà entro il 28 febbraio 2027 l’ammontare complessivo dovuto, il numero delle eventuali rate e le relative scadenze. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. Sulla rateizzazione decorreranno interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027.
Il perimetro comprende i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dagli enti aderenti all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Attenzione alle multe: la sanzione principale non viene cancellata
Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle derivanti da violazioni del Codice della Strada, il beneficio ha una portata più limitata.
La disciplina prevede infatti la definizione agevolata degli interessi comunque denominati, comprese le maggiorazioni previste dall’art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981 e gli interessi di mora, oltre alle somme maturate a titolo di aggio. La sanzione principale resta invece dovuta.
È una precisazione importante, perché parlare semplicemente di “rottamazione delle multe” potrebbe indurre a ritenere che venga eliminata anche la somma originariamente irrogata, cosa che per questa specifica procedura AdER non avviene.
Quali Comuni della provincia risultano aver aderito per i carichi AdER
Non è corretto presentare una ricognizione delle pubblicazioni comunali come se fosse già un elenco ufficiale, definitivo ed esaustivo predisposto da AdER. Possiamo però individuare con sicurezza diversi enti per i quali, alla data del 10 agosto, è reperibile un atto formale di adesione.
Tra questi risultano Aci Castello, con deliberazione consiliare n. 40 del 17 giugno; Paternò, con deliberazione della Commissione straordinaria n. 19 del 14 luglio; Trecastagni, con deliberazione consiliare n. 38 del 14 luglio; Mascalucia, con deliberazione n. 52 del 20 luglio; Randazzo, con deliberazione consiliare n. 18 del 27 luglio; Grammichele, con deliberazione n. 21 del 30 luglio; San Cono, con deliberazione n. 27 del 30 luglio; e Santa Maria di Licodia, che ha pubblicato il proprio provvedimento di adesione già a giugno.
Questo elenco deve quindi essere letto per quello che è: una ricognizione degli atti istituzionali che è stato possibile verificare online, non una certificazione dell’intero territorio provinciale.
Dal 15 ottobre sarà soprattutto l’area riservata di Agenzia delle Entrate-Riscossione a fornire al singolo contribuente il dato concretamente decisivo: se il proprio carico rientra o meno tra quelli definibili
Come capire quale procedura riguarda il proprio debito
Questo è probabilmente il punto più importante per chi ha ricevuto una richiesta di pagamento.
Non basta sapere di avere, per esempio, una vecchia TARI o un debito IMU. Due posizioni riferite allo stesso tributo e allo stesso Comune possono essere sottoposte a regole diverse se una è ancora gestita direttamente dall’ente o da un concessionario locale e l’altra è confluita in un carico affidato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Bisogna quindi partire dall’atto effettivamente ricevuto: avviso di accertamento esecutivo, ingiunzione, cartella di pagamento, intimazione, sollecito o altro atto della riscossione. Occorre poi ricostruire l’annualità, il soggetto che procede alla riscossione e gli eventuali passaggi precedenti.
Solo a quel punto si può stabilire se la posizione rientri nel regolamento comunale adottato ai sensi dei commi 102-110 della legge di bilancio 2026, nella rottamazione dei carichi AdER prevista dall’art. 10-quinquies, oppure in nessuna delle due.
Prima di aderire conviene verificare se il debito è realmente dovuto
La convenienza economica di una definizione agevolata può essere evidente, soprattutto quando sanzioni e interessi rappresentano una parte considerevole della richiesta. Ma questo non significa che aderire sia sempre la scelta giuridicamente migliore.
Una posizione risalente nel tempo può presentare problemi di prescrizione, decadenza o notificazione. Potrebbero esserci pagamenti non correttamente imputati, duplicazioni, errori sul soggetto passivo o sull’entità del tributo. In altri casi potrebbe essere già pendente un giudizio nel quale vengono contestati il titolo o la stessa esistenza del credito.
Sono questioni che dovrebbero essere esaminate prima di presentare la dichiarazione di adesione.
Il problema è particolarmente evidente quando esiste già un contenzioso. Alcune procedure comunali collegano espressamente l’accesso alla definizione alla rinuncia o all’impegno a rinunciare alle controversie riguardanti le posizioni incluse. Anche la modulistica pubblicata da Nicolosi, ad esempio, prende specificamente in considerazione la presenza di giudizi pendenti.
La definizione agevolata è uno strumento per chiudere un debito a condizioni più favorevoli; non dovrebbe trasformarsi nel pagamento di una pretesa che, dopo un esame degli atti, potrebbe risultare in tutto o in parte contestabile.
Assistenza nella verifica dei debiti e delle definizioni agevolate
Il moltiplicarsi delle procedure nel territorio della provincia di Catania rende oggi la verifica delle singole posizioni più delicata rispetto a pochi mesi fa.
Non esiste una sola “rottamazione comunale”: occorre individuare l’ente creditore, verificare chi gestisce la riscossione, ricostruire gli atti notificati, esaminare il regolamento applicabile e, soltanto dopo, valutare se la definizione agevolata sia concretamente accessibile e conveniente.
L’Avv. Fabrizio Bonafede, raggiungibile utilizzando uno dei canali presenti alla pagina CONTATTI, assiste contribuenti e imprese nell’analisi di cartelle, intimazioni, ingiunzioni e accertamenti relativi a tributi e altre entrate pubbliche, nonché nella valutazione delle procedure di definizione agevolata applicabili alla singola posizione.
Domande frequenti
Il Comune di Catania ha approvato la definizione agevolata?
Sì. Il Consiglio comunale ha approvato la disciplina relativa ai debiti tributari e patrimoniali maturati dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2025. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
Quali debiti possono rientrare nella definizione del Comune di Catania?
Le comunicazioni ufficiali richiamano, tra le entrate interessate, IMU, TARI, Canone Unico Patrimoniale, canoni comunali, sanzioni amministrative e verbali del Codice della Strada, nell’ambito temporale previsto dal regolamento. Per la singola posizione resta comunque necessario verificare le condizioni stabilite dall’atto comunale.
Quali sono le scadenze più vicine nella provincia di Catania?
Tra quelle attualmente verificate, la scadenza più ravvicinata è Santa Maria di Licodia, 17 agosto 2026. Seguono Paternò, 31 agosto, Giarre, 30 settembre e Viagrande, 16 ottobre 2026.
Ho una cartella di Agenzia delle Entrate-Riscossione relativa a un tributo comunale: posso rottamarla?
Non automaticamente. Occorre innanzitutto che il Comune creditore abbia validamente aderito entro il 31 luglio alla procedura prevista dall’art. 10-quinquies. Dal 15 ottobre AdER renderà consultabili nell’area riservata i carichi concretamente definibili.
Quando si presenterà la domanda per i carichi comunali affidati ad AdER?
La dichiarazione potrà essere presentata esclusivamente per via telematica dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. AdER comunicherà le somme dovute entro il 28 febbraio 2027.
Con la rottamazione AdER viene cancellata anche la multa?
No, non la sanzione principale. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle del Codice della Strada, la definizione prevista per i carichi degli enti territoriali opera sugli interessi, sulle maggiorazioni indicate dalla legge e sull’aggio, nei termini stabiliti dall’art. 10-quinquies.
Un Comune può avere sia una propria definizione agevolata sia la rottamazione AdER?
Sì. È ciò che accade, ad esempio, a Paternò e Santa Maria di Licodia. Le due procedure riguardano circuiti di riscossione differenti e hanno termini e modalità diverse.
Se ho già impugnato l’atto posso aderire alla definizione agevolata?
Dipende dalla procedura applicabile e dal regolamento del singolo Comune. In alcuni casi l’adesione incide espressamente sul contenzioso pendente e può comportare la rinuncia alla controversia relativa alle somme definite. Prima di aderire è quindi opportuno valutare anche le ragioni e le prospettive del giudizio già instaurato.
Conviene sempre aderire alla rottamazione?
No. Prima di definire il debito è opportuno verificare se la pretesa sia corretta, se gli atti siano stati regolarmente notificati, se siano maturati termini di prescrizione o decadenza e quali effetti l’adesione produca su eventuali contestazioni già pendenti. Il risparmio su sanzioni e interessi è un elemento importante, ma non è l’unico da considerare.
