Nell’ambito di una procedura di sovraindebitamento (QUI un articolo dedicato), il Tribunale di Catania, con provvedimento del 25 gennaio 2026, ha dichiarato ammissibile una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, disponendo l’apertura della procedura e la sospensione delle azioni esecutive nei confronti del debitore.
Il provvedimento è stato ottenuto nell’interesse del ricorrente dall’Avv. Simona Manna, secondo quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Si tratta di una decisione particolarmente rilevante, perché interviene in una fase in cui il debitore era esposto a iniziative esecutive e consente di avviare un percorso strutturato di rientro dal debito.
Sovraindebitamento: la procedura di ristrutturazione dei debiti
La procedura attivata rientra tra gli strumenti previsti per il sovraindebitamento e consente al debitore non fallibile di proporre un piano di rientro sostenibile, sotto il controllo del giudice.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accesso alla procedura, sulla base della documentazione depositata e della relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Il piano proposto è stato ritenuto, in questa fase, meritevole di essere sottoposto ai creditori per le eventuali osservazioni.
Gli effetti immediati del provvedimento
L’aspetto più rilevante del decreto riguarda gli effetti immediati prodotti dalla decisione del Tribunale.
Con l’apertura della procedura:
- sono state sospese le procedure esecutive forzate eventualmente in corso;
- è stato disposto il divieto di iniziare nuove azioni esecutive sul patrimonio del debitore;
- è stato imposto il divieto di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
Si tratta di misure fondamentali, perché consentono al debitore di interrompere la pressione dei creditori e di affrontare la situazione in un contesto protetto.
Il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi
Nel provvedimento viene dato atto del ruolo centrale svolto dall’Organismo di Composizione della Crisi, che ha predisposto la relazione sulla situazione economica e patrimoniale del debitore.
L’OCC è chiamato a:
- comunicare il piano ai creditori;
- raccogliere eventuali osservazioni;
- trasmettere al giudice gli esiti della fase di interlocuzione.
Questa fase è decisiva per l’eventuale omologazione del piano.
Cosa succede dopo l’ammissione
L’ammissione alla procedura non conclude il percorso, ma rappresenta un passaggio essenziale.
Dopo la comunicazione ai creditori:
- i creditori possono formulare osservazioni;
- l’OCC trasmette gli esiti al giudice;
- il Tribunale valuta la proposta e può procedere all’omologazione.
Solo con l’omologazione il piano diventa definitivamente vincolante.
Quando valutare una procedura di sovraindebitamento
Situazioni come quella esaminata sono tutt’altro che isolate.
La procedura può essere valutata quando:
- i debiti sono diventati difficilmente sostenibili;
- sono già state avviate azioni esecutive o pignoramenti;
- non è possibile accedere a strumenti ordinari di ristrutturazione;
- il debitore non è soggetto a fallimento.
In questi casi, il ricorso agli strumenti previsti dal Codice della crisi può rappresentare una soluzione concreta.
Assistenza nelle procedure di sovraindebitamento
Le procedure di sovraindebitamento richiedono una valutazione tecnica approfondita, sia nella fase di predisposizione della domanda sia nella costruzione del piano.
L’Avv. Simona Manna, dello Studio Legale Bonafede Manna, assiste i debitori nella gestione delle situazioni di sovraindebitamento, nella predisposizione delle procedure ex Codice della crisi e nei rapporti con l’OCC e con i creditori.
