Nel contenzioso civile, e in particolare nelle richieste di risarcimento danni, il nodo centrale è sempre la prova: chiarire i fatti, documentarli e collegarli in modo coerente in modo da consentire al giudice di valutare la fondatezza della domanda. Ogni causa si gioca su questo equilibrio e la difesa deve saper valorizzare con precisione gli elementi realmente rilevanti.
La recente sentenza del Tribunale di Catania – Terza Sezione Civile (Testo integrale QUI), pronunciata al termine dell'udienza del 12.11.2025, lo conferma con evidenza: il giudice ha rigettato integralmente le domande risarcitorie dell’attore poiché prive dei necessari riscontri documentali e del nesso causale.
In questo caso, la strategia difensiva dell’Avv. Simona Manna e della Dott.ssa Valentina Torrisi dello Studio Legale Bonafede Manna è risultata determinante: un lavoro accurato sull’onere della prova, sulle lacune dell’impianto attoreo e sulla ricostruzione dei fatti ha portato a una vittoria piena per il convenuto.
Il caso: la richiesta risarcitoria dell’attore
L’attore, G.M., conveniva in giudizio A.G. sostenendo che quest’ultimo avesse ostacolato l’esercizio di una servitù di acquedotto sull’immobile del primo, impedendo così la regolare fornitura di acqua e rendendo – secondo la prospettazione attorea – impossibile l’utilizzo e la locazione dell’appartamento.
Richiamava una precedente decisione del 2019 da parte del Tribunale di Catania, la quale aveva accertato l’esistenza della servitù e condannato il vicino a ripristinare le tubature. Da ciò l’attore deduceva:
- impossibilità di locare l’immobile per oltre cinque anni;
- perdita di canoni per un importo complessivo di € 31.500,00;
- danni morali ed esistenziali per € 10.000,00;
- rimborsi vari per materiali, spese edili, lavori idrici e costi di allaccio;
- ulteriori importi per un totale rivendicato di circa € 45.950,20 oltre interessi.
In sostanza, l’attore chiedeva il risarcimento di danni economici che collegava alla presunta impossibilità di locare l’immobile in assenza di acqua.
La difesa del convenuto (Avv. Simona Manna – Studio Legale Bonafede Manna)
Il convenuto, rappresentato dall’Avv. Simona Manna, contestava radicalmente:
- l’esistenza di un valido contratto di locazione;
- la prova del mancato guadagno;
- la sussistenza di spese effettive riconducibili al comportamento del vicino;
- il nesso causale tra i fatti dedotti e i danni richiesti;
- la possibilità stessa di configurare un danno risarcibile in assenza di documentazione.
Veniva inoltre evidenziato un elemento decisivo: il fascicolo di parte attorea era pressoché privo del minimo supporto probatorio necessario a sostenere domande di tale portata.
La decisione del Tribunale: prove inesistenti e richieste infondate
1. Mancanza totale di prova documentale
Il giudice rileva che l’attore non ha prodotto alcun documento utile oltre alla vecchia sentenza del 2019. Mancano: contratto di locazione, prova dei pagamenti, giustificativi di spesa, documenti tecnici e persino una richiesta di CTU.
2. Testimonianze contraddittorie e inaffidabili
Il teste indicato dall’attore non ricorda le date, non indica gli importi dei presunti canoni e non offre riscontri oggettivi.
3. Assenza di nesso causale
Il Tribunale segnala che non è stata fornita alcuna prova che la presunta mancanza di acqua fosse dovuta alla condotta del convenuto.
4. Richieste risarcitorie generiche o scollegate dai fatti
Molte spese lamentate non hanno collegamento logico con la servitù accertata nella sentenza del 2019; per altre non esiste prova dell’esborso né della loro pertinenza.
Il risultato ottenuto dallo Studio Legale Bonafede Manna
La sentenza è una vittoria dell’Avv. Simona Manna dello Studio Legale Bonafede Manna, che con grande professionalità e dedizione è riuscita a far valere i diritti del convenuto e dei suoi eredi, i quali hanno ottenuto il rigetto integrale delle domande risarcitorie avanzate dall’attore, con condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese di lite.
