Può accadere che un lavoratore si ammali, contatti il proprio medico nella stessa giornata ma riesca a essere visitato in ambulatorio soltanto il giorno successivo.
Fino a pochi giorni fa questa situazione poteva produrre una conseguenza previdenziale poco intuitiva: ai fini dell'INPS, il giorno precedente al rilascio del certificato poteva essere riconosciuto in presenza di una visita domiciliare, ma non quando la visita fosse stata effettuata presso l'ambulatorio del medico.
Dal 4 settembre 2026 questa differenza viene meno.
Con la circolare n. 92/2026 l'INPS ha modificato il proprio precedente orientamento e ha esteso, entro condizioni ben precise, la tutela previdenziale anche al giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato quando il lavoratore viene visitato in ambulatorio.
La modifica risponde a un problema molto concreto nell'attuale organizzazione dell'assistenza territoriale, ma deve essere interpretata correttamente: non significa che il medico possa certificare liberamente periodi di malattia anteriori alla visita né che ogni certificato possa essere retrodatato.
La regola generale non cambia: la malattia decorre dalla certificazione medica
Il punto di partenza rimane quello già applicato dall'INPS.
Per il riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia, il lavoratore deve disporre di un certificato medico che attesti lo stato di incapacità temporanea al lavoro.
In via generale, l'evento viene riconosciuto dalla data in cui il certificato viene redatto dal medico sulla base della valutazione clinica effettuata.
La data iniziale non costituisce un elemento meramente formale.
L'INPS ricorda nella circolare n. 92/2026 che essa incide sul computo del periodo di carenza, sulle percentuali di indennizzo, sul periodo massimo assistibile e, nei casi pertinenti, anche sull'applicazione delle conseguenze previste in materia di controlli.
La cosiddetta carenza corrisponde, ai fini della prestazione INPS, ai primi tre giorni dell'evento, per i quali l'Istituto non corrisponde ordinariamente l'indennità. Ciò non significa necessariamente che il lavoratore rimanga senza trattamento economico: l'eventuale copertura dei primi giorni può dipendere dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro.
La corretta individuazione del primo giorno di malattia può quindi produrre conseguenze che vanno oltre la semplice data riportata sul certificato.
Prima della circolare n. 92 il giorno precedente era riconosciuto soltanto in una situazione particolare
Il sistema conosceva già un'eccezione alla regola generale.
L'INPS ammetteva il riconoscimento anche del giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato quando il medico curante indicava nel certificato, attraverso il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, proprio la giornata precedente e la visita era stata effettuata al domicilio del paziente.
La ragione era legata alle modalità di assistenza del medico di medicina generale.
La stessa circolare n. 92 ricorda che la disciplina convenzionale consente al medico, in determinate condizioni, di effettuare la visita domiciliare richiesta dal paziente anche entro il giorno immediatamente successivo.
Il lavoratore che avesse tempestivamente contattato il medico non doveva quindi essere penalizzato per il fatto che la visita fosse materialmente avvenuta il giorno seguente.
Il precedente orientamento INPS, però, escludeva espressamente questo riconoscimento quando la visita si svolgeva nell'ambulatorio del medico.
Ed è precisamente questa esclusione che dal 4 settembre 2026 viene superata.
Dal 4 settembre 2026 la tutela vale anche quando la visita è effettuata in ambulatorio
La novità è circoscritta ma significativa.
A decorrere dalla pubblicazione della circolare n. 92/2026, l'INPS riconosce ai fini della tutela previdenziale anche il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico in caso di visita ambulatoriale.
Il lavoratore, quindi, non perde necessariamente quella giornata per il solo fatto che il medico abbia preferito o potuto visitarlo nel proprio studio anziché a domicilio.
L'Istituto motiva espressamente il cambiamento facendo riferimento alle trasformazioni intervenute nell'assistenza territoriale: riduzione del numero dei medici di medicina generale, maggiori carichi di lavoro, incremento delle attività affidate ai professionisti e crescente ricorso alla programmazione degli accessi negli studi medici.
Si tratta quindi di un'interpretazione evolutiva adottata per evitare che una modalità organizzativa ormai ordinaria produca un trattamento previdenziale diverso tra lavoratori che si trovano, sostanzialmente, nella stessa situazione.
Un solo giorno precedente: non è una certificazione retroattiva senza limiti
Questo è probabilmente l'aspetto più importante da comprendere.
La nuova indicazione non consente di far decorrere liberamente la malattia da una qualsiasi data precedente al certificato.
Il riconoscimento riguarda il solo giorno immediatamente precedente.
Se, per esempio, il lavoratore viene visitato e il certificato viene redatto martedì, il medico può indicare come inizio della malattia il lunedì precedente, ricorrendone le condizioni.
Se invece nel certificato fosse indicata come data iniziale la domenica o il sabato precedente, non ci troveremmo più nel limite temporale ammesso.
L'INPS aveva già chiarito che, quando la data inserita nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre un giorno rispetto alla certificazione, non può essere ricondotta alla particolare tutela prevista per il ritardo tra la chiamata del lavoratore e la visita medica.
La circolare del 2026 supera l'esclusione relativa alla modalità ambulatoriale della visita, non il limite di un giorno.
Per questo parlare genericamente di “certificato retroattivo” rischia di essere fuorviante.
Sabato, domenica e festivi restano esclusi
Esiste poi un secondo limite, espressamente confermato dall'INPS.
Il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato non viene riconosciuto secondo questa particolare regola se coincide con:
sabato;
domenica;
un giorno festivo infrasettimanale.
La ragione indicata dall'Istituto è la disponibilità, in quelle giornate, del servizio di continuità assistenziale.
Ciò significa che la nuova disciplina non può essere utilizzata per coprire attraverso il medico di medicina generale una giornata per la quale il lavoratore avrebbe dovuto rivolgersi al servizio sanitario disponibile durante il fine settimana o il giorno festivo.
Anche questo limite impedisce di trasformare l'apertura introdotta dall'INPS in una generale possibilità di ricostruire successivamente l'inizio della malattia.
Un esempio mostra la differenza rispetto al sistema precedente
Si consideri un lavoratore che lunedì mattina non sia in condizioni di recarsi al lavoro e contatti il proprio medico.
Il medico, per ragioni organizzative, fissa la visita in ambulatorio per martedì.
Durante la visita accerta l'incapacità temporanea al lavoro e nel certificato indica che lo stato di malattia è iniziato il lunedì.
Secondo il precedente orientamento INPS, il fatto che la visita fosse avvenuta in ambulatorio impediva il riconoscimento previdenziale del giorno antecedente alla redazione del certificato.
Dal 4 settembre 2026, invece, anche il lunedì può rientrare nella tutela, perché è il giorno immediatamente precedente al certificato e non è una giornata esclusa dalla nuova disciplina.
La differenza può apparire minima, essendo limitata a una sola giornata, ma può assumere rilievo nel computo dell'intero evento morboso e del relativo trattamento previdenziale.
Ciò che il lavoratore riferisce al medico non equivale da solo a una certificazione
Un altro equivoco da evitare riguarda il campo relativo alla data dalla quale il lavoratore dichiara di essere ammalato.
La possibilità di indicare il giorno precedente non significa che la semplice dichiarazione del paziente sia sufficiente, da sola, a costituire una prova sanitaria illimitata di uno stato di malattia pregresso.
Il certificato viene comunque rilasciato dal medico sulla base della valutazione clinica e attesta una condizione di incapacità temporanea al lavoro.
La particolare regola amministrativa INPS consente di estendere la tutela alla giornata immediatamente precedente quando questa viene correttamente riportata come data iniziale nel certificato e sono rispettate le condizioni previste.
Per il lavoratore è quindi importante verificare che il certificato trasmesso corrisponda alla situazione effettivamente rappresentata al medico.
Non è sufficiente accorgersi in un momento successivo che il giorno precedente non è stato compreso e presumere che possa essere automaticamente recuperato.
La novità riguarda la tutela previdenziale INPS, non riscrive ogni regola del rapporto di lavoro
La circolare n. 92/2026 ha un oggetto preciso: il riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia.
Questo limite deve essere tenuto presente.
Gli obblighi del dipendente nei confronti del datore di lavoro — ad esempio le modalità e i tempi con cui deve comunicare l'assenza — possono essere disciplinati anche dal contratto collettivo applicabile, dal contratto individuale e dalle regole organizzative del rapporto.
La nuova indicazione INPS non autorizza quindi a ignorare tali adempimenti con la motivazione che il giorno precedente potrà essere successivamente riconosciuto dall'Istituto.
Sono due piani che possono interagire, ma non devono essere confusi.
Il certificato telematico viene acquisito dall'INPS e le relative informazioni sono messe a disposizione anche dei datori di lavoro attraverso i servizi dedicati. Ma il riconoscimento previdenziale di una giornata e la corretta osservanza degli obblighi contrattuali di comunicazione dell'assenza rispondono a discipline che devono essere considerate separatamente.
La modifica interessa i lavoratori per i quali opera la tutela economica di malattia dell'INPS
Anche la platea dei destinatari merita una precisazione.
Non tutti i rapporti di lavoro sono soggetti alla medesima disciplina economica della malattia.
L'INPS riconosce la specifica prestazione previdenziale, secondo i requisiti previsti per ciascuna categoria, a diversi lavoratori del settore privato, tra i quali operai dell'industria, operai e impiegati del terziario e dei servizi, lavoratori agricoli, apprendisti e altre categorie espressamente tutelate.
È quindi preferibile non trasformare la circolare in una regola indistintamente applicabile, sotto il profilo economico, a qualunque lavoratore.
La prima verifica deve sempre riguardare il regime previdenziale e contrattuale concretamente applicabile.
La nuova regola risolve un problema organizzativo, non elimina la necessità di certificarsi tempestivamente
La circolare n. 92/2026 rappresenta un'apertura significativa perché adegua un criterio amministrativo a un cambiamento reale nel modo in cui oggi viene erogata l'assistenza di medicina generale.
Un lavoratore che contatta tempestivamente il medico non viene più penalizzato, ai fini previdenziali, soltanto perché la visita del giorno seguente avviene nell'ambulatorio anziché al domicilio.
Ma il principio di fondo rimane quello della tempestiva certificazione della malattia.
Il margine ammesso è di una sola giornata e sono espressamente esclusi sabato, domenica e festività infrasettimanali.
La corretta lettura della novità è quindi più circoscritta — e al tempo stesso più utile — rispetto all'idea di una generica retroattività del certificato.
Dal 4 settembre 2026 cambia il modo in cui l'INPS tratta una precisa situazione di ritardo tra insorgenza della malattia e visita del medico. Non cambia la necessità che lo stato di incapacità lavorativa sia certificato correttamente, né vengono meno gli ulteriori obblighi che possono derivare dal rapporto di lavoro e dalla disciplina collettiva applicabile.
