Un intervento chirurgico che non produce il risultato sperato. Una diagnosi arrivata in ritardo. Un'infezione sviluppata durante il ricovero. Un peggioramento inatteso dopo una terapia.
È comprensibile che, in situazioni di questo tipo, il paziente o i suoi familiari si domandino se vi sia stata una responsabilità sanitaria.
Ma l'esistenza di un danno, anche grave, non dimostra da sola che vi sia stato un errore medico. E, nella direzione opposta, neppure l'assenza di un errore immediatamente riconoscibile esclude necessariamente una responsabilità.
Le controversie in materia sanitaria si decidono su un terreno molto più complesso: occorre ricostruire ciò che è accaduto, individuare la condotta contestata, confrontarla con quella professionalmente esigibile e, soprattutto, stabilire se proprio quella condotta abbia causato il danno di cui si chiede il risarcimento.
È per questo che una valutazione attendibile di un possibile caso di cosiddetta “malasanità” non dovrebbe iniziare dalla domanda «quanto può valere il risarcimento?», ma da una domanda precedente:
che cosa è possibile dimostrare sulla base della documentazione sanitaria e delle conoscenze medico-scientifiche applicabili al caso concreto?
Un esito negativo non equivale automaticamente a responsabilità medica
La medicina opera per sua natura in un ambito nel quale il risultato non è sempre interamente controllabile.
Una terapia corretta può non produrre l'effetto sperato; un intervento tecnicamente appropriato può essere seguito da eventi avversi; una patologia può evolvere negativamente nonostante un comportamento sanitario diligente.
Il diritto, pertanto, non attribuisce automaticamente una responsabilità al medico o alla struttura ogni volta che il risultato delle cure sia diverso da quello desiderato.
Ciò che deve essere valutato è anzitutto il comportamento concretamente tenuto.
La diagnosi è stata formulata sulla base degli accertamenti che il quadro clinico richiedeva? I risultati degli esami sono stati correttamente interpretati? L'intervento era indicato? È stata utilizzata una tecnica appropriata? Il decorso postoperatorio è stato adeguatamente monitorato? Davanti a determinati sintomi sono stati disposti tempestivamente gli approfondimenti necessari?
In altri casi il problema può riguardare non il singolo professionista, ma l'organizzazione della struttura: carenze nel monitoraggio, mancata disponibilità di strumenti, ritardi organizzativi, insufficienza delle misure di prevenzione o problemi nella gestione del paziente.
Sono ipotesi diverse, che non possono essere ricondotte indistintamente alla formula generica di “errore medico”.
La prima verifica seria parte dalla documentazione sanitaria
Il racconto del paziente è indispensabile per comprendere il caso, ma raramente è sufficiente per valutarne la sostenibilità giuridica.
La ricostruzione deve partire dalla documentazione disponibile: cartella clinica completa, referti diagnostici, verbali operatori, lettere di dimissione, esami di laboratorio e strumentali, prescrizioni, accessi al pronto soccorso, consulenze specialistiche e documentazione relativa alle cure successive.
È spesso il confronto cronologico tra questi documenti a far emergere ciò che realmente deve essere approfondito.
Un esempio è il ritardo diagnostico.
La semplice circostanza che una malattia sia stata scoperta in una fase avanzata non permette di affermare automaticamente che la diagnosi dovesse essere formulata prima. Occorre verificare quali sintomi fossero presenti, quali informazioni fossero disponibili al sanitario, quali accertamenti fossero indicati in quel momento e, se la diagnosi fosse stata tempestiva, quale differenza avrebbe concretamente prodotto sul decorso della patologia.
Lo stesso vale per un intervento chirurgico: non è sufficiente constatare che dopo l'operazione sia residuata un'invalidità. È necessario comprendere se quella conseguenza fosse riconducibile all'esecuzione dell'intervento, alla patologia originaria, a un evento inevitabile oppure a una diversa causa.
La documentazione non serve quindi soltanto a dimostrare che il paziente è stato curato. Serve a ricostruire la sequenza causale degli eventi.
Struttura sanitaria e medico non rispondono necessariamente allo stesso titolo
La legge 8 marzo 2017, n. 24 — la cosiddetta legge Gelli-Bianco — distingue espressamente la posizione della struttura da quella del singolo professionista.
La struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponde delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria dei quali si avvale secondo le regole della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.
La disciplina opera anche quando il sanitario sia stato scelto dal paziente e non sia dipendente della struttura.
Diversa è, normalmente, la posizione del medico che opera all'interno della struttura senza avere assunto direttamente un'obbligazione contrattuale nei confronti del paziente. L'art. 7 della legge n. 24/2017 ne riconduce la responsabilità all'art. 2043 c.c., quindi alla responsabilità extracontrattuale.
Se invece il professionista ha assunto direttamente un'obbligazione contrattuale con il paziente, il quadro cambia nuovamente.
La distinzione non è soltanto teorica.
Incide sul regime probatorio e anche sulla prescrizione: in via generale, l'azione contrattuale nei confronti della struttura è soggetta al termine ordinario decennale, mentre quella extracontrattuale nei confronti del sanitario strutturato è normalmente soggetta al termine quinquennale.
Per questa ragione individuare correttamente contro chi deve essere formulata la pretesa costituisce già una parte della valutazione della responsabilità sanitaria.
Provare l'errore non basta: occorre provare anche il nesso causale
È uno degli aspetti più frequentemente sottovalutati.
Si può individuare una condotta sanitaria non corretta e, nonostante ciò, non riuscire a dimostrare che quella condotta abbia provocato il danno per il quale viene richiesto il risarcimento.
Errore e causalità sono due questioni differenti.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che, anche nell'ambito della responsabilità contrattuale sanitaria, il paziente deve dimostrare il nesso causale tra la condotta contestata e l'evento dannoso secondo il criterio civilistico della preponderanza dell'evidenza, generalmente espresso attraverso la formula del “più probabile che non”.
Non si tratta di chiedere una certezza scientifica assoluta.
Occorre verificare, utilizzando le conoscenze medico-scientifiche e tutti gli elementi disponibili nel caso concreto, se l'ipotesi secondo cui la condotta sanitaria abbia prodotto il danno presenti una probabilità logica prevalente rispetto alle spiegazioni alternative.
Cass. civ., Sez. III, n. 28991 dell'11 novembre 2019 ha assunto su questo punto una funzione particolarmente importante: il paziente deve dimostrare il collegamento causale tra l'inadempimento qualificato e il danno alla salute; raggiunta questa prova, il debitore della prestazione sanitaria deve invece dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da una causa imprevedibile e inevitabile a lui non imputabile.
Questa distinzione spiega perché una valutazione medico-legale fondata soltanto sull'esistenza di un errore, senza un'adeguata analisi causale, possa risultare insufficiente.
La parola “complicanza” non decide da sola se vi sia responsabilità
Nella pratica sanitaria alcuni eventi vengono indicati come “complicanze” dell'intervento o della terapia.
Ma dal punto di vista giuridico la definizione non risolve il problema.
La Cassazione ha chiarito che il semplice fatto che un determinato evento sia statisticamente descritto dalla letteratura medica come possibile complicanza non è sufficiente, da solo, a escludere la responsabilità.
Con l'ordinanza n. 35024 del 29 novembre 2022 la Suprema Corte ha ribadito che la nozione clinica di complicanza non costituisce una categoria giuridica autonoma capace di liberare automaticamente il sanitario o la struttura.
Occorre piuttosto stabilire se, nel caso concreto, l'evento fosse prevedibile ed evitabile mediante una condotta diligente oppure se fosse realmente non prevedibile o non evitabile.
È una differenza sostanziale.
Dire che un evento “può succedere” non equivale a dimostrare che non potesse essere evitato nel caso concreto.
Ed è proprio su questo terreno che il confronto tra documentazione clinica, linee guida, buone pratiche e valutazione medico-legale assume particolare importanza.
Anche l'organizzazione della struttura può essere al centro della responsabilità
Non tutte le controversie sanitarie riguardano un gesto tecnico errato compiuto da un singolo medico.
In alcuni casi ciò che deve essere valutato è il funzionamento complessivo della struttura.
Un esempio significativo è rappresentato dalle infezioni correlate all'assistenza.
La Cassazione, con la sentenza n. 6386 del 3 marzo 2023 e con la successiva ordinanza n. 16900 del 13 giugno 2023, ha precisato che la responsabilità della struttura per un'infezione nosocomiale non è oggettiva: il fatto che l'infezione sia stata contratta durante il ricovero non comporta automaticamente la condanna.
Al tempo stesso, però, la struttura deve essere in grado di dimostrare l'adozione e la concreta applicazione delle appropriate misure di prevenzione e controllo.
La verifica può riguardare protocolli di sterilizzazione e disinfezione, sistemi di sorveglianza, dati microbiologici, organizzazione del personale e concreta attuazione delle procedure previste.
Questo esempio mostra perché la responsabilità sanitaria non possa essere ridotta alla ricerca del singolo “medico che ha sbagliato”.
Talvolta il problema è organizzativo prima ancora che individuale.
Una cartella clinica incompleta può essere rilevante, ma non produce automaticamente responsabilità
Anche su questo punto occorre evitare semplificazioni.
Quando la documentazione sanitaria presenta omissioni o lacune, può diventare più difficile ricostruire ciò che è realmente accaduto.
Ma non ogni incompletezza della cartella clinica determina automaticamente una presunzione di responsabilità.
La Cassazione ha chiarito che la carenza documentale può assumere rilievo probatorio quando abbia concretamente impedito di ricostruire il nesso causale e quando la condotta del sanitario risulti comunque astrattamente idonea a provocare il danno lamentato.
Il principio, affermato tra l'altro da Cass. civ., Sez. III, n. 26428 del 20 novembre 2020, evita due errori opposti.
Da una parte, impedisce che la struttura possa beneficiare automaticamente delle lacune della documentazione che era tenuta a formare e conservare.
Dall'altra, evita di trasformare qualsiasi irregolarità documentale in una responsabilità risarcitoria priva di collegamento con il danno.
Anche in questo caso la domanda decisiva rimane concreta: quale elemento necessario all'accertamento non è più ricostruibile proprio a causa della lacuna documentale?
Il consenso informato è un problema diverso dall'errore nell'esecuzione della cura
Un trattamento può essere tecnicamente corretto e, allo stesso tempo, essere stato preceduto da un'informazione inadeguata.
Sono due piani distinti.
Il consenso informato tutela il diritto del paziente a decidere consapevolmente se sottoporsi a un determinato trattamento dopo avere ricevuto informazioni adeguate sulla natura dell'intervento, sulle alternative praticabili, sui benefici attesi e sui rischi rilevanti.
La violazione dell'obbligo informativo, tuttavia, non determina automaticamente il diritto a un risarcimento di qualsiasi conseguenza negativa.
La giurisprudenza distingue il danno alla salute dal danno derivante dalla lesione dell'autodeterminazione.
Occorre quindi ricostruire, a seconda del tipo di pregiudizio richiesto, che cosa avrebbe fatto il paziente se fosse stato correttamente informato e quali conseguenze concrete siano derivate dalla carenza informativa.
La Corte di cassazione ha sistematizzato questi principi anche nelle decisioni n. 16633 e n. 31026 del 2023.
Ne deriva una conseguenza importante: un modulo firmato non esaurisce necessariamente la verifica sul consenso informato, ma neppure una carenza nell'informazione consente di presumere indistintamente ogni danno lamentato.
Occorrono, ancora una volta, allegazione, prova e causalità.
Non ogni incertezza diventa automaticamente “perdita di chance”
Un altro concetto utilizzato frequentemente nella responsabilità sanitaria è quello della perdita di chance.
È particolarmente rilevante nei casi di ritardo diagnostico, mancata diagnosi o ritardo terapeutico.
Ma anche qui è necessario evitare che la nozione diventi una formula con cui compensare qualsiasi difficoltà nel dimostrare il nesso causale.
La perdita di chance riguarda la perdita di una possibilità seria, concreta e apprezzabile di conseguire un risultato favorevole, non una possibilità meramente teorica.
La Cassazione ha inoltre distinto con particolare attenzione il danno derivante dall'anticipazione della morte da quello derivante dalla perdita di una chance di sopravvivenza.
Con la sentenza n. 26851 del 19 settembre 2023 la Suprema Corte ha ribadito che le due fattispecie non possono essere confuse: quando sia possibile stabilire causalmente che l'errore sanitario abbia anticipato la morte, il problema non è semplicemente quello di una possibilità perduta; la chance entra invece in gioco quando permane un'incertezza sul risultato finale che avrebbe potuto essere ottenuto, purché la possibilità perduta fosse concretamente apprezzabile.
La corretta qualificazione del danno può quindi cambiare profondamente l'impostazione della domanda.
Quanto vale il danno sanitario? Dal 2025 è cambiato anche il quadro della liquidazione
Soltanto dopo avere verificato responsabilità e causalità diventa realmente utile affrontare il tema della quantificazione.
Il risarcimento non dipende semplicemente dalla gravità percepita dell'accaduto.
Occorre identificare le conseguenze effettivamente riconducibili alla condotta sanitaria: invalidità temporanea e permanente, eventuale danno differenziale rispetto alla patologia originaria, sofferenza morale, ripercussioni concretamente dimostrabili e ulteriori danni patrimoniali quando ne ricorrano i presupposti.
Dal 5 marzo 2025 è inoltre entrato in vigore il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, che ha introdotto la Tabella Unica Nazionale per le lesioni alla salute di non lieve entità, cioè comprese tra dieci e cento punti di invalidità, anche quando conseguano all'attività di professionisti e strutture sanitarie.
Per i fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore del regolamento la disciplina trova applicazione diretta.
Il tema ha assunto ulteriore rilevanza nel 2026.
Con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026 la Terza Sezione civile della Cassazione ha riconosciuto alla T.U.N. anche una funzione più generale quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla salute, precisando che, nelle situazioni non direttamente comprese nel suo ambito temporale o materiale, il giudice può discostarsene quando specifiche peculiarità del caso lo giustifichino con adeguata motivazione.
Anche la quantificazione del danno sanitario, quindi, richiede oggi attenzione alla data dell'evento e al regime concretamente applicabile.
Prima del giudizio civile esiste una fase tecnica che può essere decisiva
Le cause di responsabilità sanitaria hanno una caratteristica particolare: la componente medico-legale non costituisce normalmente un elemento accessorio del processo, ma uno dei suoi punti centrali.
Per questo l'art. 8 della legge n. 24/2017 prevede, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale civile, il previo ricorso alla consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis c.p.c., fatta salva la possibilità di utilizzare in alternativa il procedimento di mediazione previsto dalla relativa disciplina.
L'accertamento tecnico preventivo può consentire di sottoporre il caso a un collegio peritale prima del giudizio di merito e di verificare sul piano tecnico la sussistenza della responsabilità e l'entità del danno, oltre a perseguire una finalità conciliativa.
Non dovrebbe però essere considerato il momento nel quale iniziare per la prima volta a comprendere la vicenda.
Prima di promuoverlo occorre avere già individuato la condotta contestata, i soggetti coinvolti, la documentazione disponibile e le principali questioni medico-legali.
Dal 16 marzo 2024 è inoltre divenuto operativo, con l'entrata in vigore del regolamento attuativo sugli obblighi assicurativi, anche il sistema dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione previsto dall'art. 12 della legge Gelli-Bianco, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla legge.
La scelta dei soggetti nei confronti dei quali formulare la domanda non è quindi un passaggio meramente formale.
Una richiesta di risarcimento solida nasce prima della causa
Davanti a un danno sanitario importante è naturale concentrare l'attenzione sulla conseguenza finale: l'invalidità, un nuovo intervento, la perdita di capacità lavorativa, il peggioramento della qualità della vita o, nei casi più gravi, il decesso del paziente.
La valutazione giuridica deve però procedere nella direzione opposta.
Occorre tornare all'inizio della vicenda e ricostruirla.
Quali condizioni presentava il paziente prima delle cure? Quale percorso diagnostico e terapeutico è stato seguito? Quale comportamento viene concretamente contestato? Esiste un'alternativa terapeutica o diagnostica che avrebbe dovuto essere adottata? Quale risultato avrebbe prodotto, con ragionevole probabilità? Quale parte del danno attuale dipende dalla patologia originaria e quale, invece, dalla condotta sanitaria?
Sono queste domande — molto più della semplice constatazione di un cattivo esito — a stabilire se esista una pretesa risarcitoria sostenibile.
Nella responsabilità sanitaria, infatti, un danno grave non significa necessariamente una responsabilità evidente; ma una vicenda complessa o tecnicamente incerta non significa neppure che la responsabilità sia inesistente.
La differenza è nella ricostruzione del caso, nella qualità della prova e nella capacità di mettere in relazione diritto e valutazione medico-scientifica.
