La notizia è destinata ad avere una notevole diffusione: nel 2027 una parte dei contribuenti non dovrà pagare il bollo auto.
Ma parlare genericamente di “abolizione del bollo” o di “bollo cancellato” sarebbe inesatto.
Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, entrato in vigore il 18 settembre, introduce invece una specifica esenzione per l'anno 2027, limitata a un solo veicolo per persona fisica e subordinata a requisiti relativi al veicolo, alla potenza, all'alimentazione, alla copertura assicurativa e alla scadenza del pagamento.
La differenza non è soltanto terminologica.
Il bollo auto continua a esistere, continua a essere dovuto sui veicoli che non rientrano nella nuova disciplina e, soprattutto, il decreto non cancella le annualità pregresse rimaste insolute.
Comprendere esattamente il perimetro dell'esenzione è quindi importante anche per evitare che una notizia favorevole produca, per errore, nuovi debiti tributari.
Il testo oggi vigente è quello del decreto-legge n. 162/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026. Trattandosi di un decreto-legge, il provvedimento dovrà essere convertito in legge e la disciplina dovrà quindi essere nuovamente verificata all'esito dell'iter parlamentare.
Il bollo non viene abolito: l'esenzione riguarda il 2027 e un solo veicolo
L'art. 2 del D.L. n. 162/2026 è intitolato espressamente “Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori”.
La norma stabilisce che, per il 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato.
Un primo dato è quindi chiaro: non si tratta di un'esenzione generalizzata dal bollo per tutti i veicoli posseduti.
Per le autovetture, il beneficio riguarda quelle alimentate a benzina o gasolio, anche quando una di queste alimentazioni è combinata con un'altra fonte di propulsione, purché la potenza non sia superiore a 80 kW.
Gli 80 kW sono compresi nel limite.
Non è previsto, invece, un requisito ISEE, né il decreto condiziona l'esenzione all'acquisto di una nuova automobile, all'età del veicolo o alla sua classe ambientale.
Le autovetture esclusivamente elettriche non rientrano in questa specifica esenzione introdotta dal decreto. Ciò non significa che siano necessariamente soggette al bollo ordinario: per i veicoli elettrici esistono già agevolazioni disciplinate dalla normativa statale e regionale, che devono essere verificate in relazione al territorio interessato.
Se una persona possiede più automobili non può scegliere quale esentare
Anche questo dettaglio è importante.
Quando una persona è soggetto passivo del bollo per più autovetture che rispettano i requisiti, il decreto non permette di scegliere quella sulla quale applicare il beneficio.
L'esenzione spetta all'auto con la potenza più bassa.
Se due veicoli hanno la stessa potenza, il beneficio viene attribuito a quello per il quale, in assenza dell'agevolazione, sarebbe dovuto l'importo di bollo meno elevato.
Si pensi a un contribuente intestatario di tre automobili a benzina da 52, 65 e 78 kW, tutte regolarmente assicurate. In presenza degli altri requisiti, l'esenzione riguarda la vettura da 52 kW. Il bollo sulle altre due resta dovuto, salvo che trovi applicazione una diversa agevolazione.
La regola opera per singola persona fisica.
Pertanto, se due componenti della stessa famiglia sono ciascuno soggetto passivo della tassa per una propria autovettura che presenta i requisiti previsti, il fatto di appartenere allo stesso nucleo familiare non riduce automaticamente il beneficio a un solo veicolo per famiglia. La disposizione utilizza infatti come riferimento la persona fisica soggetto passivo, non il nucleo familiare.
Per motocicli e ciclomotori la regola è diversa
Il decreto comprende anche motocicli e ciclomotori alimentati a benzina, anche in combinazione con un'altra fonte di propulsione, ma introduce una condizione ulteriore.
L'esenzione per le due ruote può operare quando la persona non risulta soggetto passivo del bollo per alcuna autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW.
Questo significa, ad esempio, che chi possiede un'automobile da 70 kW che rientra nella nuova disciplina e contemporaneamente una motocicletta non può decidere di rinunciare all'esenzione sull'auto e trasferirla sulla moto.
In presenza di più motocicli agevolabili, viene considerato quello con la potenza minore; a parità di potenza, quello sul quale graverebbe il bollo meno elevato. Per più ciclomotori agevolabili il decreto utilizza invece come criterio la data di prima immatricolazione più remota.
Per sapere se il bollo rientra nell'esenzione conta la scadenza ordinaria del pagamento
Questo è probabilmente uno degli aspetti che genererà più errori.
Il decreto non stabilisce semplicemente che “il bollo relativo al 2027 non si paga”.
L'art. 2 dispone che l'esenzione si applichi ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
La distinzione è concreta.
Se il termine ordinario per rinnovare il bollo cade nel gennaio 2027, il pagamento può rientrare nell'esenzione quando sussistono gli altri requisiti.
Se invece il bollo doveva essere pagato entro una scadenza del 2026, il fatto che il periodo di validità interessi anche alcuni mesi del 2027 non lo trasforma in un pagamento esente.
Allo stesso modo, decidere nel 2027 di pagare un bollo rimasto insoluto negli anni precedenti non consente di applicare retroattivamente il nuovo beneficio.
Il riferimento è alla scadenza ordinaria del tributo, non alla data nella quale il contribuente decide materialmente di effettuare il versamento.
È un dettaglio capace di fare una notevole differenza quando si ricostruisce una posizione con più annualità.
La copertura assicurativa è un requisito, ma alcuni aspetti applicativi devono ancora essere chiariti
La norma richiede espressamente che il veicolo agevolato sia regolarmente assicurato.
Il requisito non dovrebbe essere ignorato, ma al momento della pubblicazione del decreto non sono ancora definite nel testo tutte le modalità attraverso le quali verrà verificato operativamente.
La stessa documentazione informativa ACI segnala che saranno necessari chiarimenti applicativi, ad esempio per individuare con precisione il momento al quale debba essere riferita la regolarità assicurativa e per alcune situazioni particolari.
Allo stesso modo, il decreto non disciplina nel dettaglio una procedura con la quale il contribuente debba presentare una domanda per ottenere l'esenzione.
È quindi opportuno non anticipare procedure che non sono ancora state stabilite e attendere le indicazioni dell'ente competente prima della scadenza del pagamento.
Questo è un altro motivo per cui l'esenzione non dovrebbe essere trattata come un generico “nel 2027 il bollo non si paga”.
In Sicilia l'esenzione nazionale non può essere considerata automaticamente operativa
Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome il decreto contiene una disposizione specifica.
L'art. 2, comma 4, stabilisce che le nuove esenzioni si applicano anche in quei territori previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio.
La previsione assume un rilievo particolare in Sicilia.
Il testo statale non consente quindi di dare semplicemente per acquisito che, alle medesime condizioni previste nelle Regioni ordinarie, il contribuente siciliano possa omettere il pagamento nel 2027.
Dovranno essere verificati l'accordo previsto dalla norma e le conseguenti indicazioni applicative regionali.
Per un contribuente residente in Sicilia, pertanto, prima della scadenza del bollo sarà particolarmente importante controllare non soltanto il testo nazionale, ma anche lo stato di attuazione della misura a livello regionale.
Perché il bollo è diverso da molte altre imposte legate all'auto
La nuova esenzione offre anche l'occasione per chiarire un equivoco piuttosto frequente.
Il bollo auto è, in linea generale, una tassa collegata al possesso del veicolo, e non all'effettiva quantità di utilizzo.
Lasciare l'automobile ferma in garage per mesi, quindi, non determina normalmente il venir meno del tributo.
La competenza sul bollo è in larga parte regionale e proprio per questo tariffe, riduzioni, esenzioni e modalità operative possono presentare differenze territoriali.
Nel 2026 la disciplina è stata inoltre interessata dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, nell'ambito della riforma dei tributi regionali e locali, che ha modificato diversi aspetti della tassa automobilistica e ampliato gli spazi di autonomia regionale.
La nuova esenzione prevista dal D.L. n. 162/2026 si inserisce quindi in un sistema che continua a esistere e che, contemporaneamente, sta attraversando una fase di riorganizzazione.
Non è una sostituzione dell'intera disciplina del bollo.
Le altre esenzioni continuano a esistere
L'esenzione introdotta per il 2027 non nasce in un sistema privo di agevolazioni.
Esistono già ipotesi nelle quali la tassa automobilistica non è dovuta o viene ridotta.
Una delle più conosciute riguarda determinati veicoli destinati alle persone con disabilità. Quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa, l'esenzione può avere carattere permanente ed è riconosciuta per un solo veicolo, secondo i requisiti relativi alla persona beneficiaria, all'intestazione e alle caratteristiche del mezzo. Le Regioni possono inoltre avere specifiche competenze applicative.
Un'altra disciplina riguarda i veicoli storici.
La normativa nazionale prevede l'esenzione per i veicoli con oltre trent'anni, purché non adibiti a uso professionale; quando vengono utilizzati sulla pubblica strada può essere dovuta una tassa di circolazione forfettaria secondo la disciplina applicabile.
Per i veicoli di interesse storico e collezionistico con età compresa tra venti e ventinove anni è prevista, ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, una riduzione del 50 per cento: assumono rilievo il Certificato di Rilevanza Storica rilasciato da uno dei registri riconosciuti e la relativa annotazione sulla carta di circolazione. Anche in questo campo possono esistere discipline regionali più specifiche.
Per veicoli elettrici, ibridi, a GPL o metano esistono poi agevolazioni che non sono uniformi su tutto il territorio nazionale.
La conseguenza pratica è importante: quando un'automobile già beneficia di un'altra esenzione o riduzione non si dovrebbe presumere, senza una specifica base normativa o indicazione dell'ente competente, di poter “spostare” liberamente il nuovo beneficio 2027 su un altro veicolo.
Il nuovo decreto non cancella i bolli auto già non pagati
È forse il chiarimento più importante per chi abbia una posizione arretrata.
L'art. 2 del D.L. n. 162/2026 non contiene una sanatoria delle annualità precedenti.
Un bollo che doveva essere pagato nel 2024, 2025 o 2026 non diventa inesigibile soltanto perché nel 2027 la stessa automobile potrebbe rientrare nella nuova esenzione.
È necessario separare:
il diritto all'esenzione per una determinata scadenza del 2027;
dall'esistenza di eventuali debiti relativi a periodi precedenti.
Sono due questioni autonome.
Prima di effettuare un pagamento arretrato, tuttavia, soprattutto quando siano trascorsi diversi anni o siano già stati notificati atti di riscossione, può essere opportuno ricostruire con precisione la posizione.
La verifica dovrebbe riguardare almeno l'effettiva soggettività passiva in quella annualità, eventuali vendite o perdite di possesso correttamente annotate, pagamenti già eseguiti ma non acquisiti, agevolazioni spettanti, atti notificati e decorso dei termini.
Pagare senza controllare può essere un errore quanto ignorare una richiesta effettivamente dovuta.
Un bollo non pagato non resta indefinitamente una semplice dimenticanza
Quando il pagamento viene effettuato in ritardo, al tributo possono aggiungersi sanzioni e interessi.
Quando ne ricorrono ancora i presupposti, la regolarizzazione spontanea attraverso il ravvedimento operoso consente di applicare le riduzioni previste dal sistema sanzionatorio in funzione del momento nel quale l'inadempimento viene sanato.
Ma la situazione cambia quando sono già intervenuti atti dell'amministrazione o la posizione è entrata nelle successive fasi dell'accertamento e della riscossione.
Per questo “pagare un bollo arretrato” non è sempre un'operazione identica.
Se si tratta di un ritardo recente, può essere sufficiente calcolare correttamente tributo, sanzione ridotta e interessi.
Se invece sono presenti avvisi di accertamento, atti esecutivi o carichi affidati alla riscossione, occorre innanzitutto comprendere quale atto sia stato notificato, quando e per quale annualità.
I servizi ACI consentono, nelle situazioni gestite dal sistema, di verificare anche l'importo dovuto, eventuali sanzioni e interessi e l'esistenza di pagamenti già registrati.
La prescrizione del bollo è triennale, ma non basta contare tre anni sul calendario
Per le tasse automobilistiche esiste una disciplina prescrizionale specifica.
L'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 stabilisce che l'azione dell'amministrazione per il recupero della tassa e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello nel quale avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
Da questa regola deriva talvolta una conclusione troppo semplice: “sono trascorsi tre anni, quindi il bollo è prescritto”.
Non funziona necessariamente così.
Per valutare la prescrizione occorre ricostruire gli eventuali atti notificati nel frattempo e la loro efficacia interruttiva, oltre alla specifica sequenza procedimentale della posizione.
La verifica deve quindi essere effettuata sull'intero fascicolo, non soltanto sulla data dell'annualità indicata nel bollo.
Questo diventa particolarmente importante quando il contribuente riceve, a distanza di tempo, un avviso, una richiesta di pagamento o un atto della riscossione e non ricorda di avere ricevuto comunicazioni precedenti.
Il fermo amministrativo non fa cessare il bollo
Un altro punto controintuitivo è stato chiarito espressamente dalla recente riforma.
Il D.Lgs. n. 147/2026 ha stabilito che la tassa automobilistica resta dovuta anche quando sul veicolo è disposto un fermo amministrativo fiscale (Qui un nostro approfondimento sul fermo amministrativo) dall'agente della riscossione o dal soggetto incaricato della riscossione del tributo.
Il fatto che l'automobile non possa essere utilizzata a causa del fermo non equivale quindi, sotto questo profilo, alla perdita del presupposto impositivo.
È una conseguenza coerente con la natura del bollo come tributo legato al possesso e costituisce un ulteriore motivo per non lasciare irrisolte le posizioni debitorie nella convinzione che il fermo “congeli” anche le annualità successive.
In Sicilia esiste oggi anche una definizione agevolata degli arretrati, ma è un'altra misura
Proprio mentre entra in vigore il decreto nazionale sull'esenzione 2027, in Sicilia è diventata operativa una misura diversa che riguarda le posizioni pregresse.
Con il D.A. n. 46 del 14 settembre 2026 è stata attuata la definizione agevolata prevista dalla legge regionale 4 agosto 2026, n. 27.
Per il bollo auto, la Regione Siciliana ha comunicato che possono essere regolarizzati i versamenti e i relativi adempimenti non effettuati, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre 2025, pagando le somme dovute senza sanzioni e interessi entro il 31 ottobre 2026.
La misura è aperta sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche.
Per il bollo la procedura passa attraverso la rete ACI; le somme dovute nell'ambito della definizione non possono essere rateizzate. Per le posizioni già affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la Regione ha inoltre previsto che, dopo il pagamento agevolato, il dipartimento competente proceda al discarico del relativo ruolo.
È essenziale non confondere le due discipline.
L'esenzione nazionale riguarda determinate scadenze del 2027.
La definizione agevolata siciliana riguarda determinate posizioni pregresse e richiede l'adempimento entro il 31 ottobre 2026.
La presenza della prima non elimina la necessità di valutare la seconda quando esistano bolli arretrati.
Bolli arretrati, come bisogna agire
Quando emerge una vecchia posizione debitoria è naturale cercare immediatamente l'importo da versare, ma prima sarebbe opportuno effettuare una verifica approfondita.
Occorre individuare l'annualità, il veicolo, il soggetto che risultava obbligato, la Regione competente, la scadenza originaria, eventuali esenzioni, pagamenti già eseguiti, passaggi di proprietà o perdite di possesso e gli atti successivamente notificati.
Solo dopo questa ricostruzione è possibile capire se il tributo sia effettivamente dovuto, se sia ancora possibile una regolarizzazione spontanea, se esista una definizione agevolata applicabile oppure se l'atto ricevuto presenti questioni che devono essere fatte valere nelle sedi e nei termini previsti.
Lo stesso metodo sarà necessario per l'esenzione del 2027.
Non sarà sufficiente sapere di possedere un'automobile con meno di 80 kW. Dovranno coincidere tutti i presupposti previsti dalla disciplina: alimentazione ammessa, soggettività passiva, scelta legale del veicolo in presenza di più mezzi, regolarità assicurativa, scadenza ordinaria nel 2027 e, per le autonomie speciali, attuazione della misura secondo quanto richiesto dal decreto.
La novità è significativa, ma è molto più precisa di quanto suggerisca la formula “abolizione del bollo”.
Ed è proprio questa precisione a fare la differenza tra un beneficio effettivamente spettante e un pagamento semplicemente omesso.
