Ricevere una bolletta molto elevata, magari dopo mesi di fatturazioni stimate o addirittura dopo la cessazione del contratto con un precedente fornitore, pone quasi sempre la stessa domanda: quelle somme devono essere ancora pagate oppure sono ormai prescritte?
La risposta non dipende semplicemente dall'età della fattura. La disciplina della prescrizione biennale per le forniture di energia elettrica e gas è oggi abbastanza favorevole al consumatore, ma deve essere applicata con attenzione, perché una stessa bolletta può contenere importi prescritti e altri ancora dovuti. Inoltre, prima di concludere che un credito non sia più esigibile, occorre verificare il periodo cui si riferiscono i consumi, la storia della fatturazione, eventuali rettifiche delle letture e le comunicazioni che il venditore abbia inviato nel frattempo.
È proprio questa ricostruzione che distingue una contestazione fondata dalla semplice decisione di non pagare una bolletta ritenuta troppo vecchia.
La prescrizione delle bollette è passata da cinque a due anni
La riduzione del termine di prescrizione trova origine nell'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per le forniture interessate dalla disposizione, il diritto al corrispettivo si prescrive oggi in due anni anziché nel più lungo termine precedentemente applicato.
L'attuazione è avvenuta progressivamente: prima per l'energia elettrica, poi per il gas e successivamente anche per il servizio idrico. Per il consumatore, il cambiamento è rilevante perché limita il periodo entro il quale il venditore può pretendere il pagamento di consumi non tempestivamente fatturati.
La disciplina ha subito, però, un'ulteriore modifica importante con la legge n. 160 del 2019. In precedenza la tutela poteva essere esclusa quando il ritardo nella rilevazione o nella fatturazione fosse attribuibile al cliente. Questa limitazione è stata eliminata e ARERA ha successivamente chiarito che, dal 1° gennaio 2020, la prescrizione biennale opera anche senza che il consumatore debba dimostrare che il ritardo sia imputabile al venditore o al distributore.
Questo passaggio merita attenzione perché ancora oggi si trovano informazioni secondo cui il cliente perderebbe la tutela se, per esempio, il contatore non fosse stato facilmente accessibile. La disciplina attuale è più articolata: restano applicabili le ordinarie cause di sospensione e interruzione della prescrizione previste dal codice civile, ma non esiste più quella generale esclusione basata sulla responsabilità del cliente nel ritardo.
Non basta sottrarre ventiquattro mesi dalla data indicata sulla fattura
È probabilmente l'errore più comune.
Se nel 2026 arriva una fattura contenente consumi del 2023, la prima reazione può essere quella di considerare automaticamente prescritta qualsiasi somma riferita a quel periodo. In realtà il calcolo richiede di individuare quando il credito poteva essere fatto valere e di ricostruire come si sia formata la fatturazione.
Nel settore energetico assumono rilievo non soltanto la data di emissione della bolletta, ma anche il periodo di consumo, i tempi entro i quali il venditore avrebbe dovuto procedere alla fatturazione, l'eventuale disponibilità di letture effettive e le rettifiche successivamente comunicate dal distributore.
Il problema si presenta spesso nelle cosiddette maxi-bollette di conguaglio. Dopo mesi, talvolta anni, di fatturazione basata su consumi stimati, viene acquisita una lettura effettiva e il sistema ricalcola quanto avrebbe dovuto essere corrisposto nel periodo precedente. In altri casi il conguaglio deriva invece da una rettifica del dato di misura.
Sono situazioni diverse e non possono essere valutate guardando soltanto la data stampata in alto sulla fattura. Quando l'importo è significativo, è utile ricostruire le singole annualità e capire quali somme ricadano effettivamente oltre il limite temporale previsto dalla legge.
Una maxi-bolletta può essere prescritta solo per una parte
Questo è uno dei punti che più frequentemente crea equivoci.
Una fattura di conguaglio può comprendere consumi molto risalenti insieme a consumi recenti, quote fisse, ricalcoli o altri corrispettivi. La presenza di somme prescritte non rende quindi automaticamente inesigibile l'intero documento.
La regolazione ARERA ha chiarito che la prescrizione può interessare non soltanto le componenti variabili direttamente collegate ai consumi, ma anche componenti fisse quando queste siano riferibili al periodo ormai prescritto. La verifica deve però essere condotta sulle singole voci.
Supponiamo, ad esempio, che una bolletta di 2.800 euro contenga 1.700 euro riferibili a periodi per i quali il diritto al pagamento risulti ormai prescritto, mentre i restanti 1.100 euro riguardino consumi recenti. In una situazione del genere sarebbe scorretto trattare l'intera fattura come non dovuta. La contestazione dovrebbe riguardare gli importi effettivamente prescritti, lasciando distinto ciò che resta esigibile.
È una cautela importante anche dal punto di vista pratico, perché evitare di pagare indiscriminatamente l'intera bolletta può prevenire la nascita di una nuova morosità su somme che non erano oggetto di contestazione.
Il venditore deve segnalare la presenza di consumi più vecchi di due anni
La disciplina predisposta da ARERA non lascia interamente al consumatore il compito di individuare gli importi potenzialmente prescritti.
Quando la fattura contiene somme riferite a consumi risalenti oltre il termine biennale, il venditore è tenuto a darne evidenza e a informare il cliente della possibilità di eccepire la prescrizione. La regolazione prevede inoltre che siano indicate le modalità attraverso le quali il cliente può comunicare la volontà di non pagare gli importi interessati.
Questo meccanismo ha una funzione precisa: evitare che una richiesta relativa a consumi molto vecchi venga presentata come una normale bolletta corrente, senza che il cliente comprenda di poter contestare una parte delle somme.
Se, al contrario, il venditore ritiene che la prescrizione non sia maturata, può indicare la presenza di cause che, secondo la disciplina generale, avrebbero impedito o interrotto il decorso del termine. Quell'indicazione, però, non rende automaticamente corretta la pretesa. Il cliente può chiedere che vengano specificati gli atti o le circostanze sulle quali il venditore fonda la propria posizione.
Il contatore non letto non esclude automaticamente la prescrizione
Per anni questo è stato uno dei punti più problematici.
Può capitare che il contatore sia collocato all'interno di un'abitazione, di un cortile o di un locale non immediatamente accessibile e che il distributore non riesca ad acquisire una lettura effettiva. Quando, molto tempo dopo, viene finalmente rilevato il consumo reale, può emergere un conguaglio consistente.
Oggi, però, la sola circostanza che il contatore non sia stato letto non permette di affermare automaticamente che il cliente abbia perso il diritto a eccepire la prescrizione.
Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 160/2019, ARERA ha chiarito che la mancata acquisizione della lettura, anche in presenza dei tentativi previsti dalla regolazione, non è di per sé sufficiente a escludere il termine biennale.
Restano naturalmente possibili situazioni particolari disciplinate dal codice civile. Un comportamento doloso diretto a occultare l'esistenza del debito, per esempio, pone un problema diverso. Ma non può essere assimilato al semplice fatto che il misuratore non sia stato letto o non fosse immediatamente accessibile.
Il cambio di fornitore non chiude necessariamente ogni rapporto con il precedente gestore
La diffusione del mercato libero ha reso molto comuni i passaggi da un venditore a un altro, e proprio in questa fase possono emergere richieste riferite a periodi precedenti.
Alla cessazione del contratto, il vecchio fornitore deve emettere la fattura di chiusura nei termini previsti dalla regolazione ARERA. Tuttavia, può accadere che in un momento successivo venga rettificato un dato di misura oppure che emerga una differenza rispetto alle quantità precedentemente fatturate.
Il precedente venditore può quindi avere ancora titolo per chiedere determinati importi, ma anche queste richieste devono rispettare la disciplina della prescrizione.
Il cambio di operatore, in altre parole, non cancella automaticamente i debiti maturati con il precedente gestore; allo stesso tempo, non consente a quest'ultimo di fatturare senza limiti temporali consumi molto risalenti.
Quando una richiesta arriva mesi o anni dopo il passaggio a un altro fornitore, è quindi utile recuperare la fattura di chiusura, verificare la lettura utilizzata al momento dello switching e confrontarla con eventuali rettifiche successive. Spesso è proprio da questo confronto che si comprende la reale origine del conguaglio.
Se la bolletta non è mai arrivata, la questione cambia ma il credito non scompare da solo
La situazione è frequente soprattutto quando il cliente scopre l'esistenza di un vecchio debito attraverso una lettera di recupero crediti.
Dire semplicemente “non ho mai ricevuto la bolletta” non basta, di per sé, a eliminare il debito. Tuttavia, la mancata ricezione può diventare molto importante quando occorre verificare se la prescrizione sia stata validamente interrotta.
Il codice civile prevede che determinati atti del creditore, quando idonei a costituire in mora il debitore e correttamente portati alla sua conoscenza, possano interrompere la prescrizione. Dopo l'interruzione il termine ricomincia a decorrere.
Di conseguenza, se il venditore sostiene di avere richiesto il pagamento già anni prima, non è sufficiente fermarsi all'affermazione. È necessario capire quale comunicazione sia stata inviata, in quale data, con quale contenuto e attraverso quale modalità.
Questo diventa particolarmente importante quando la prima richiesta di cui il cliente abbia conoscenza proviene da una società di recupero crediti. La circostanza che oggi venga richiesto il pagamento non dimostra, da sola, che la prescrizione fosse stata tempestivamente interrotta in precedenza.
La prescrizione deve essere eccepita: ignorare la bolletta è la scelta meno prudente
La prescrizione non dovrebbe essere trattata come un meccanismo che cancella automaticamente il debito senza alcuna iniziativa del cliente.
L'art. 2938 c.c. stabilisce che il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta dalla parte interessata. Anche la regolazione ARERA è costruita sul presupposto che il cliente comunichi al venditore la volontà di eccepirla.
Per questo, davanti a una fattura che contiene consumi molto vecchi, la soluzione più prudente non è semplicemente smettere di pagare.
È preferibile formulare una contestazione scritta, spiegando quali importi si ritengono prescritti e chiedendo al venditore di rettificare la posizione.
In questo modo la controversia viene circoscritta fin dall'inizio e si evita, per quanto possibile, che il gestore consideri indiscriminatamente insoluta l'intera fattura.
Come impostare il reclamo per prescrizione
Il reclamo dovrebbe essere inviato attraverso uno dei canali messi a disposizione dal venditore, conservando una prova della trasmissione e del contenuto. Oggi molti operatori consentono l'invio tramite area clienti o modulo online; restano comunque importanti tutti gli strumenti che consentono di dimostrare con certezza data e contenuto della contestazione.
Nel reclamo è opportuno indicare con precisione:
intestatario della fornitura, codice cliente e POD o PDR;
numero e data della fattura contestata;
periodo dei consumi ai quali si riferisce l'eccezione;
importi che si ritengono prescritti;
richiamo alla prescrizione biennale prevista dall'art. 1, comma 4, della legge n. 205/2017, come successivamente modificata;
richiesta di storno delle somme prescritte e di rettifica della posizione contabile.
Se la bolletta comprende anche somme recenti e non contestate, è opportuno precisarlo espressamente.
Una telefonata al call center può aiutare a ottenere informazioni, ma quando bisogna far valere un'eccezione di prescrizione è molto più importante disporre di una contestazione scritta e documentabile.
Un modello essenziale di eccezione
Una comunicazione può essere formulata, in termini semplici, in questo modo:
Oggetto: eccezione di prescrizione biennale – fattura n. [numero] – POD/PDR [codice]
Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], intestatario/a della fornitura indicata in oggetto, con riferimento alla fattura n. [numero] del [data], rileva che la stessa contiene importi riferiti a consumi relativi al periodo [periodo].
Con la presente eccepisce formalmente la prescrizione del diritto al pagamento degli importi per i quali risulta decorso il termine biennale previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come successivamente modificata.
Si chiede pertanto di individuare e stornare gli importi prescritti, rettificare la posizione contabile della fornitura e fornire riscontro scritto, indicando analiticamente le somme eventualmente ritenute ancora dovute e le ragioni sulle quali tale pretesa si fonda.
Restano ferme le somme non interessate dall'eccezione di prescrizione e correttamente dovute.
[data, firma e recapito]
Un modello di questo tipo è sufficiente nei casi lineari, ma non dovrebbe essere utilizzato in modo automatico quando la vicenda comprende precedenti diffide, riconoscimenti di debito, pagamenti parziali, contestazioni sulle letture, volture o richieste già affidate al recupero.
In quelle situazioni, prima di inviare qualsiasi comunicazione, conviene ricostruire l'intera sequenza dei rapporti.
Dopo il reclamo può intervenire il Servizio Conciliazione ARERA
Se il venditore respinge la contestazione oppure non fornisce una risposta utile, la controversia non deve necessariamente trasformarsi subito in una causa.
Per energia elettrica e gas è disponibile il Servizio Conciliazione ARERA, gestito da Acquirente Unico. La procedura è gratuita, si svolge online e può essere attivata dopo avere presentato un reclamo scritto al venditore, quando la risposta non sia soddisfacente oppure siano trascorsi i termini previsti senza un riscontro utile.
Il ricorso alla conciliazione non è un passaggio puramente formale. Per le controversie energetiche rappresenta, nei casi previsti dalla disciplina, anche una condizione di procedibilità prima di un'eventuale azione giudiziaria.
Questo è un ulteriore motivo per curare bene il reclamo iniziale: una contestazione precisa, accompagnata dalle fatture, dalle letture e dalle comunicazioni precedenti, permette di arrivare alla conciliazione con una questione già chiaramente definita.
Il recupero crediti non rende automaticamente il debito ancora esigibile
Quando una posizione viene affidata a una società di recupero, molti consumatori ritengono che il credito sia ormai incontestabile.
Non è così.
La società incaricata del recupero agisce sulla base del credito che le è stato affidato, ma la fondatezza della richiesta e l'eventuale prescrizione devono essere valutate esattamente come avrebbero dovuto essere valutate nei confronti del venditore originario.
Ciò che diventa essenziale, a quel punto, è ricostruire la cronologia.
Se un consumo risale a più di due anni prima, bisogna verificare se prima della maturazione del termine siano stati inviati atti idonei a interrompere la prescrizione. Una richiesta ricevuta quando il termine era già maturato non può essere confusa con una tempestiva interruzione intervenuta in precedenza.
In presenza di somme rilevanti, quindi, la documentazione dovrebbe essere esaminata nel suo complesso: bollette, solleciti, eventuali diffide, ricevute di consegna, cambi di fornitore e comunicazioni della società di recupero.
Pagare un debito già prescritto può impedire di recuperare successivamente la somma
Questo è un aspetto poco conosciuto ma molto importante.
L'art. 2940 c.c. stabilisce che quanto viene spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto non può essere successivamente richiesto indietro soltanto perché la prescrizione era già maturata.
Per questo, davanti a una richiesta particolarmente risalente, la verifica dovrebbe essere effettuata prima del pagamento.
La conclusione non è certo quella di sospendere indiscriminatamente ogni versamento appena compare una fattura vecchia. È, piuttosto, quella di evitare decisioni affrettate nei due sensi: né pagare automaticamente tutto, né ignorare l'intera richiesta.
Anche eventuali dichiarazioni o comportamenti che possano assumere il significato di riconoscimento del diritto del creditore meritano attenzione, perché il codice civile disciplina espressamente gli effetti del riconoscimento sulla prescrizione.
